Art. 7.
                       Trattamento di missione
  1.  Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio
che  utilizzi  il  mezzo  aereo  o  altro  mezzo  non  di  proprieta'
dell'Amministrazione  senza la prevista autorizzazione, e' rimborsata
una  somma  nel  limite  del  costo  del  biglietto  ferroviario.  Al
personale  autorizzato  i  rimborsi  vengono  effettuati  secondo  le
disposizioni vigenti in materia.
  2.  Al  personale  inviato  in  missione  compete  il  rimborso del
biglietto  ferroviario  di  I  classe, nonche' il rimborso del vagone
letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede.
In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo
fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
  3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono
rimborsate  le  spese  di  pernottamento  in misura pari alla tariffa
media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.
  4. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per
fatti  inerenti  al  servizio,  dinanzi  ad organi della Magistratura
ordinaria,  militare  o  contabile  ovvero  a  presentarsi  davanti a
consigli  o  commissioni  di  disciplina  o  di inchiesta, compete il
trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni
e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed
esclusivamente   nel   caso   di  proscioglimento  o  di  assoluzione
definitiva.  Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate,
di  volta  in  volta,  a  richiesta,  salvo  ripetizione  qualora  il
procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a
titolo  doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche
al  personale  chiamato  a  comparire,  quale indagato o imputato per
fatti  inerenti  al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di
Paesi stranieri.
  5.  La maggiorazione  dell'indennita'  oraria di missione, prevista
dall'articolo  6, comma 3, secondo quadriennio normativo Forze armate
e' rideterminata in euro 6,00 per ogni ora.
  6.  Al  personale  in  trasferta  che  dichiari  di non aver potuto
consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai
sensi  della  vigente  normativa,  compete nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite
vigente,  ferma  restando  la misura del 40 per cento della diaria di
trasferta.
  7.  L'Amministrazione  e' tenuta ad anticipare al personale inviato
in  missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio
e   pernottamento,   nel  limite  del  costo  medio  della  categoria
consentita, nonche' l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.
  8.  La localita' di abituale dimora puo' essere considerata la sede
di  partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale
e  piu'  conveniente  per  l'Amministrazione. Ove la sede di missione
coincida  con  la  localita'  di  abituale  dimora del dipendente, al
personale  compete  il  rimborso  documentato delle spese relative ai
pasti consumati.
  9.    L'Amministrazione,   a   richiesta   dell'interessato,   puo'
preventivamente   autorizzare,  oltre  al  rimborso  delle  spese  di
viaggio,  la  corresponsione  a  titolo  di  rimborso  di  una  somma
forfettaria  di  euro 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in
alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito
delle  risorse  allo  scopo  assegnate  sui  pertinenti  capitoli  di
bilancio. Il rimborso forfettario non puo' essere concesso qualora il
personale  fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione.
A  richiesta  e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 85%
della somma forfettaria.
  10.  Al  personale comunque inviato in missione compete altresi' il
rimborso,   nell'ambito   delle  risorse  allo  scopo  assegnate  sui
pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto
urbano  o  dei taxi nei casi di indisponibilita' dei mezzi pubblici o
comunque  per  impossibilita' a fruirne in relazione alla particolare
tipologia   di   servizio   nei   casi   preventivamente  individuati
dall'Amministrazione.
  11.  I  visti  di  arrivo  e  di  partenza del personale inviato in
missione   presso   strutture   non   militari   sono  attestati  con
dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.
  12.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  hanno  efficacia  a
decorrere  dal  primo giorno del mese successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
 
          Note all'art. 7:
              - La  legge  18 dicembre  1973,  n.  836,  e successive
          modificazioni,  reca:  (Trattamento economico di missione e
          di trasferimento dei dipendenti statali).
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 6, del decreto del
          Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255:
              "Art.  6  (Trattamento  di missione). - 1. Il personale
          che,  comandato  in  missione fuori dalla sede di servizio,
          utilizzi  il  mezzo  aereo  o  il  mezzo  proprio  senza la
          prevista  autorizzazione,  e'  rimborsato  di una somma nel
          limite  del  costo  del biglietto ferroviario per la classe
          consentita a tariffa d'uso.
              2.  Il trattamento economico di missione previsto dalla
          legge  18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni
          compete al personale chiamato a comparire, quale indagato o
          imputato  per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi
          della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a
          presentarsi  a  consigli  o  commissioni di disciplina o di
          inchiesta,   solo  alla  conclusione  del  procedimento  ed
          esclusivamente allorche' l'interessato sia stato prosciolto
          o assolto in via definitiva.
              3. Al personale inviato in servizio fuori sede compete,
          limitatamente  alla durata del viaggio, l'indennita' oraria
          di   missione maggiorata   di  L. 2.500  per  ogni  ora,  a
          condizione  che  il personale stesso sia impiegato oltre la
          durata  del  turno  giornaliero.  Tale maggiorazione non e'
          cumulabile  con  il  compenso  per lavoro straordinario. La
          spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle
          singole  Amministrazioni  negli  ordinari  stanziamenti  di
          bilancio.
              4.  In  caso  di  missioni di durata superiore a trenta
          giorni  connesse  con  particolari attivita' di servizio di
          carattere   operativo   che   coinvolgono  piu'  unita'  di
          personale,    l'Amministrazione   ove   lo   ritenga   piu'
          conveniente  e comunque con costi non superiori al rimborso
          medio  delle  spese di pernottamento degli eventi fruitori,
          ha  facolta'  di  locare,  con  oneri,  compresi quelli per
          gestione   e  consumi,  a  carico  dei  relativi  capitoli,
          appartamenti  ammobiliati da reperire sul libero mercato da
          concedere   al   personale   interessato   in  luogo  della
          sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di
          missione  per  fruizione  di  alloggio  gratuito secondo le
          normative  in vigore. Al predetto personale le spese per il
          vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti.
              5.  Nei  casi  di  missione continuativa nella medesima
          localita'  di  rata superiore a sei giorni e' consentito il
          rimborso  delle  spese  per  il  pemottamento  in residenza
          turistico-alberghiera,  purche' risulti economicamente piu'
          conveniente   rispetto   al  costo  medio  della  categoria
          alberghiera consentita nella localita' stessa.
              6.  Al  personale  in  trasferta  che  per  ragioni  di
          servizio comprovate all'Amministrazione non possa consumare
          i  pasti,  ove  ne maturi il diritto ai sensi della vigente
          normativa,  compete  un  rimborso  pari  al  50% del limite
          vigente,  ferma  restando la misura del 40% della diaria di
          trasferta.
              7.  Al  personale  inviato in missione e' anticipata, a
          richiesta   dell'interessato,  una  somma  pari  all'intero
          importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel liniite
          del  costo  medio della categoria consentita, nonche' l'85%
          delle presumibili spese di vitto.
              8.   La   localita'  di  abituale  dimora  puo'  essere
          considerata   la  sede  di  partenza  e  di  rientro  dalla
          missione,  ove  richiesto  dal personale e piu' conveniente
          per l'Amministrazione.
              9. L'Amministrazione, in caso di mancata disponibilita'
          alberghiera,   ovvero  di  frequenza  di  corsi  di  durata
          superiore a trenta giorni, puo' disporre l'assegnazione del
          personale in missione in sistemazioni alloggiative militari
          che,  comunque,  devono essere adeguate e corrispondenti ai
          criteri per l'accertamento.
              10. Restano ferme le altre disposizioni di cui all'art.
          3  della  legge  n. 21 del 1991, all'art. 7 del decreto del
          Presidente  della Repubblica n. 394 del 1995, ed all'art. 6
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 360 del
          1996.