Art. 8.
               Trattamento economico di trasferimento
  1.   L'Amministrazione,   ove  non  disponga  di  mezzi  idonei  ad
effettuare  il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti
trasferiti d'ufficio, previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge
sulle   missioni,  provvede  a  stipulare  apposite  convenzioni  con
trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico
dell'Amministrazione  anche  per  la  parte eccedente i 40 quintali e
fino ad un massimo di 80 quintali.
  2.  Il personale trasferito d'autorita', ove sussista l'alloggio di
servizio,  ne  abbia  titolo  in  relazione all'incarico ricoperto ed
abbia   presentato   domanda   per   ottenerlo,  ove  prevista,  puo'
richiedere,  dietro presentazione di formale contratto di locazione o
di  fattura  quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un
importo   massimo  di  euro  775,00  mensili,  fino  all'assegnazione
dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a
tre mesi.
  3.  Nelle  stesse  condizioni  indicate  al comma 2 il personale ha
facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto
in  relazione  all'elevazione  proporzionale  dei  mesi di durata del
beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
  4.  A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo
1,  comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, puo' essere anticipato
nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi restando i limiti
massimi previsti dallo stesso comma 3.
  5.  Al  personale  con famiglia a carico trasferito d'autorita' che
non  fruisca  dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici
di  alloggi  forniti  dall'Amministrazione,  e'  dovuta  in  un'unica
soluzione,  all'atto  del  trasferimento  del  nucleo familiare nella
nuova  sede  di  servizio,  o  nelle  localita' viciniori consentite,
un'indennita'  di euro 1.500,00. Tale indennita' e' corrisposta nella
misura  di  euro  775,00  al  personale  senza famiglia a carico o al
seguito.
  6.   Il  personale  militare  trasferito  all'estero  puo'  optare,
mantenendo  il  diritto  alle indennita' e ai rimborsi previsti dalla
normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel
domicilio  eletto  nel territorio nazionale anziche' nella nuova sede
di servizio all'estero.
  7.  In  caso  di  assunzione  e  rilascio  di  alloggio di servizio
connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma
1  per  le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad
altro  alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di
servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.
  8.   Le   disposizioni   del  presente  articolo  si  applicano  ai
trasferimenti effettuati a decorrere dal primo giorno successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
 
          Note all'art. 8:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  19,  della legge
          18 dicembre 1973, n. 836:
              "Art. 19. - Al dipendente trasferito spetta il rimborso
          delle  spese  sostenute  per  il  viaggio, in ferrovia o in
          piroscafo,  delle  persone di famiglia di cui al precedente
          articolo,  fino  all'ammontare  del  costo del biglietto di
          viaggio  secondo  la  tariffa  d'uso e la classe di diritto
          spettante  al  dipendente  trasferito.  Spetta  inoltre  il
          rimborso  delle  spese  sostenute  per  il  trasporto di un
          bagaglio,  del  peso  non  superiore  ad  un  quintale, per
          ciascuna  persona,  e  per la spedizione in piccole partite
          ordinarie  di mobili e masserizie per non oltre 40 quintali
          complessivamente. Sono salve le disposizioni che consentono
          il  rimborso  di  spese  per maggiori quantita' di bagaglio
          eventualmente trasportato dal personale militare.
              Le  spese  di viaggio per le persone di famiglia devono
          risultare dal biglietto di viaggio; quelle per il trasporto
          del  bagaglio  dal  prescritto  scontrino  e  quelle per il
          trasporto  dei  mobili e delle masserizie dal bollettino di
          consegna.  E'  ammessa  a  rimborso  anche  l'intera  spesa
          sostenuta  per il viaggio delle stesse persone compiuto con
          mezzi di linea su percorsi non serviti da ferrovia.
              Ove  manchi  un  servizio  di  linea  e' corrisposta, a
          titolo  di  rimborso delle spese di viaggio, una indennita'
          chilometrica di L. 43 per ciascuna persona.
              Le  spese per il trasporto dei mobili, delle masserizie
          e  del  bagaglio  sui percorsi non serviti da ferrovia sono
          rimborsate  con  una  indennita'  chilometrica  di  L. 48 a
          quintale  o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino
          ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e
          di un quintale a persona per il bagaglio.
              Ove  l'itinerario  da percorrere sia costituito da piu'
          tratti  di  ferrovia  separati  da  almeno un tratto di via
          ordinaria  e,  quindi,  si rendano necessari piu' scali, il
          dipendente,  previa  autorizzazione  del  superiore  che ha
          disposto  il  trasferimento,  potra'  servirsi  di mezzi di
          trasporto  diversi  dalla  ferrovia per intero percorso. In
          tal  caso,  oltre  all'importo  delle  spese  che sarebbero
          occorse  per il trasporto ferroviario, a tariffa d'uso, sul
          percorso  servito  da  ferrovia,  compete la corresponsione
          dell'indennita'  chilometrica prevista nel precedente comma
          per il percorso non servito da ferrovia.
              Il dipendente statale trasferito d'autorita' puo' anche
          servirsi,  per  il trasporto dei mobili e delle masserizie,
          nei  limiti  di  peso  consentiti  e  previa autorizzazione
          dell'amministrazione  di  appartenenza,  di  mezzi  diversi
          dalla   ferrovia,   fermo   restando  che  il  rimborso  va
          effettuato sulla base della tariffa ferroviaria d'uso.
              Nei  casi  ammessi  di  trasporto  per via ordinaria il
          dipendente  deve  far  accertare il peso dei mobili e delle
          masserizie da una pesa pubblica riconosciuta, possibilmente
          del luogo di arrivo facendosi rilasciare regolare bolletta.
          Non  e'  consentita  la  sostituzione  di tale bolletta con
          l'atto  notorio  previsto dall'art. 4 della legge 4 gennaio
          1968, n. 15.
              Ove  il  trasporto  dei  mobili  e delle masserizie sia
          compiuto      con      mezzi      forniti     gratuitamente
          dall'amministrazione,  al dipendente trasferito non compete
          alcuna indennita' chilometrica.
              - Si  riporta il testo dell'art. 1 della legge 29 marzo
          2001,  n.  86  (Disposizioni  in materia di personale delle
          Forze armate e delle Forze di polizia):
              "Art.   1   (Indennita'  di  trasferimento).  -  1.  Al
          personale  volontario  coniugato e al personale in servizio
          permanente  delle  Forze  armate, delle Forze di polizia ad
          ordinamento   militare   e   civile,   agli   ufficiali   e
          sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di
          cui  alla  legge  19 maggio  1986,  n.  224, e, fatto salvo
          quanto   previsto   dall'art.  28,  comma  1,  del  decreto
          legislativo   19 maggio   2000,   n.   139,   al  personale
          appartenente    alla   carriera   prefettizia,   trasferiti
          d'autorita'  ad  altra  sede  di servizio sita in un comune
          diverso  da  quello  di provenienza, compete una indennita'
          mensile  pari  a trenta diarie di missione in misura intera
          per  i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta
          del 30 per cento per i secondi dodici mesi.
              2. L'indennita' di cui al comma 1 e' ridotta del 20 per
          cento  per  il  personale  che  fruisce nella nuova sede di
          alloggio gratuito di servizio.
              3.  Il  personale  che  non fruisce nella nuova sede di
          alloggio  di servizio puo' optare, in luogo del trattamento
          di  cui  al  commna 1, per il rimborso del 90 per cento del
          canone  mensile  corrisposto per l'alloggio privato fino ad
          un  importo  massimo di L. 1.000.000 mensili per un periodo
          non  superiore  a  trentasei  mesi.  Al  rimborso di cui al
          presente  comma  si  applica  l'art. 48, comma 5, del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
              4. L'indennita' di cui al comma 1 del presente articolo
          compete  anche al personale in servizio all'estero ai sensi
          delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, 27 luglio 1962, n. 1114,
          e  27 dicembre  1973,  n.  838, e successive modificazioni,
          all'atto del rientro in Italia.