Art. 9.
             Compensi forfettari di guardia e di impiego

  1.  Per l'anno 2002 il compenso per alta valenza operativa continua
ad  essere corrisposto secondo le modalita' di cui all'articolo 8 del
secondo   quadriennio   normativo   Forze   armate,   come  integrato
dall'articolo  9  del  biennio  economico  Forze  armate 2000-2001, e
all'articolo  29,  comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215.
  2.  Le  risorse  destinate  al  compenso  di  cui  al  comma 1 sono
integrate  dalla  quota  di  pertinenza  dello  stanziamento  di  cui
all'articolo  16  della  legge  finanziaria  2002.  In relazione alle
predette  risorse il periodo di fruizione puo' essere elevato fino ad
un massimo di 120 giorni.
  3.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2003  al personale impiegato nei
servizi  armati e non di durata pari o superiori alle 24 ore, che per
imprescindibili esigenze funzionali ovvero prima del trasferimento ad
altro  ente  non  possa  fruire  dei  recuperi  compensativi  di  cui
all'articolo  11  comma  2, e' corrisposto un compenso forfettario di
guardia  nelle  misure  giornaliere riportate nell'allegata tabella 2
per  ogni  otto  ore  di  servizio  prestato oltre l'orario di lavoro
giornaliero.
  4.  Il  compenso  di cui al comma 3 e' corrisposto in aggiunta alla
giornata  lavorativa  di  riposo  psicofisico  e  al  recupero  della
festivita'  o  della  giornata non lavorativa qualora il servizio sia
stato effettuato nelle predette giornate.
  5. Per servizi, armati e non, si intendono i servizi presidiari, di
caserma e di guardia che per l'espletamento non richiedono specifiche
professionalita' da parte del personale.
  6.  A  decorrere  dal  1  gennaio 2003 in attuazione all'articolo 3
della   legge  29  marzo  2001,  n.  86,  e'  istituito  il  compenso
forfettario    d'impiego    nelle    misure   giornaliere   riportate
nell'allegata   tabella  3  da  corrispondere  in  sostituzione  agli
istituti connessi con l'orario di lavoro.
  7.  Il  compenso  di  cui  al  comma  6 e' corrisposto al personale
impegnato  in esercitazioni od in operazioni militari, caratterizzate
da  particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre
il  normale  orario  di lavoro, che si protraggono senza soluzione di
continuita'  per  almeno  quarantotto  ore  con l'obbligo di rimanere
disponibili   nell'ambito   dell'unita'   operativa  o  nell'area  di
esercitazione.
  8.  Le  esercitazioni  e  le  operazioni  di  cui  al  comma 7 sono
determinate nell'ambito delle rispettive competenze dai Capi di Stato
Maggiore  di  Forza  armata,  informandone  il Capo di Stato Maggiore
della Difesa.
  9.  Agli  oneri  derivanti dall'attribuzione dei compensi di cui ai
commi  3  e 6 si fa fronte utilizzando le risorse di cui ai commi 1 e
2,  che annualmente sono ripartite con decretazione del Capo di Stato
Maggiore della Difesa.
  10.  Dal  1  gennaio  2003  e'  abrogato  l'articolo  8 del secondo
quadriennio  normativo  Forze  armate, come integrato dall'articolo 9
del  biennio  economico  Forze  armate  2000-2001  ed e' disapplicato
l'articolo  29,  comma  4,  del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215.
 
          Note all'art. 9:
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 8, del decreto del
          Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255:
              "Art.  8  (Alta  valenza  operativa). 1. Per l'utilizzo
          delle  risorse  derivanti  dalla  quota di pertinenza dello
          stanziamento  dello 0,8% di cui all'art. 2, comma 10, della
          legge  23 dicembre 1998, n. 449, dei risparmi di spesa e di
          gestione nelle misure e limiti previsti dall'art. 43, comma
          7, della legge n. 449 del 1997, da specificare disposizioni
          normative    che    destinano   risparmi   per   promuovere
          miglioramenti nell'efficienza di servizi, nonche' di quelle
          che potranno derivare - in relazione alle stabili modifiche
          degli  assetti  organizzativi  che  le Amministrazioni sono
          tenute  a porre in essere - dalla riduzione pari all'l% per
          il  1999,  al  2%  per  il 2000 ed al 3% per il 2001, degli
          stanziamenti  relativi ai compensi per lavoro straordinario
          previsti  negli appositi capitoli di bilancio, e' istituito
          un  compenso  di  alta  valenza operativa, tale compenso e'
          attribuito,     nelle    misure    giornaliere    riportate
          nell'allegata  tabella  II,  in  relazione alle particolari
          condizioni  di  prolungato  impegno in attivita' operative,
          per  i  giorni di effettiva navigazione e di impiego e fino
          ad  un  massimo  di sessanta giorni l'anno, al personale di
          cui  all'art.  1,  comma  1,  in navigazione o impiegato in
          esercitazioni  o in operazioni fuori dell'ordinaria sede di
          servizio.
              2.  Con  distinti decreti del Ministro della difesa, su
          proposta  del  Capo  di Stato Maggiore della Difesa, previa
          informazione  delle  Rappresentanze  militari, ai sensi del
          successivo   art.  l  5,  sono  annualmente  determinati  i
          contingenti massimi del personale destinatario delle misure
          previste al comma precedente.
              3.  Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare
          una distribuzione indistinta e generalizzata.".
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 9, del decreto del
          Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139:
              "Art.  9  (Alta  valenza  operativa).  -  1. Le risorse
          finanziarie  di  cui  all'art. 8 del decreto del Presidente
          della   Repubblica   16 marzo   1999,  n.  255,  sono  cosi
          incrementate:
                a) per   l'anno  2001  dell'importo  derivante  dalla
          riduzione  di un ulteriore tre per cento degli stanziamenti
          dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario;
                b) per  gli  anni  2000  e  2001  delle  somme di cui
          all'art.  19  della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488,  e
          all'art.  50  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388, di
          pertinenza  delle  Forze  annate,  come da allegata tabella
          "A".  Tali  somme,  ove  non  utilizzate  nell'esercizio di
          competenza,  sono  riassegnate  per  le  medesime  esigenze
          nell'anno successivo.
              2.  L'alta  valenza  operativa  di  cui  all'art. 8 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
          255,  compete,  nelle  nuove  misure  giornaliere riportate
          nell'allegata  tabella  "B",  in relazione alle particolari
          condizioni  di  prolungato impegno in attivita' operative e
          addestrative,  specificamente  programmate  dai  rispettivi
          stati maggiori,  per i giorni di effettiva navigazione e di
          impiego e fino ad un massimo di sessanta giorni l'anno.
              3.  Il compenso di cui al comma l non e' cumulabile con
          le indennita' di missione all'estero.".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  29, comma 4, del
          decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
              "Art. 29 (Disposizioni finali). - 1. Fermi restando gli
          organici  complessivi  fissati  per  ciascuna  Forza armata
          indicati  nella  tabella  "A" allegata al presente decreto,
          potranno  essere  apportati,  senza  oneri  aggiuntivi, con
          decreto  del  Ministro  della  difesa  di  concerto  con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica, modifiche alle dotazioni organiche delle singole
          categorie   di   personale   al   fine   di   adeguarne  la
          disponibilita'   alle   effettive  esigenze  funzionali  da
          soddisfare.
              2.  Fino  al  conseguimento  delle  dotazioni organiche
          indicate nella tabella "A" allegata al presente decreto, le
          procedure  di  reclutamento  dei  volontari  di  truppa  in
          servizio  permanente  e  in  ferma  prefissata avvengono in
          deroga   a   quanto   previsto  dall'art.  39  della  legge
          27 novembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
              3.  Nell'ambito  della progressiva trasformazione dello
          strumento  militare  in  professionale,  il Ministero della
          difesa   promuove,   anche   mediante  specifici  corsi  di
          riqualificazione    previsti   dal   contratto   collettivo
          nazionale  integrativo  di  lavoro,  l'impiego di personale
          civile  della  difesa  in  sostituzione  di personale delle
          Forze  armate,  inclusa  l'Arma dei carabinieri, al fine di
          contribuire  a  garantire  il sostegno tecnico, logistico e
          amministrativo  dello  strumento  militare  e di recuperare
          unita' di personale militare per l'espletamento dei compiti
          d'istituto.
              4.  Al  personale impiegato in servizi armati e non, al
          quale  non  sia  possibile  concedere recuperi compensativi
          prima   del   trasferimento   ad   altro  ente  ovvero  per
          imprescindibili    esigenze    funzionali,    puo'   essere
          corrisposto,  in luogo delle predette giornate di recupero,
          il  compenso  di alta valenza operativa nei limiti previsti
          dalla   vigente   normativa  e  nell'ambito  delle  risorse
          disponibili nell'apposito Fondo.".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  16, commi 2 e 4,
          della  legge  28 dicembre  2001, n. 448 Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge fmanziaria 2002):
              "Art. 16 (Rinnovi contrattuali). - 1. Ai fini di quanto
          disposto  dall'art.  48,  comma  1, del decreto legislativo
          30 marzo  2001,  n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri
          posti   a  carico  del  bilancio  statale  derivanti  dalla
          contrattazione   collettiva   nazionale,  ivi  comprese  le
          risorse   da  destinare  alla  contrattazione  integrativa,
          comportanti  ulteriori  incrementi nel limite massimo dello
          0,5  per  cento  per  ciascuno degli anni del biennio, sono
          quantificati, complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro
          per l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno
          degli  anni  2003  e  2004.  Tali risorse sono ripartite ai
          sensi  dell'art.  48 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  fermo  restando che quanto disposto dall'art. 24,
          comma  3,  del  citato  decreto  legislativo  si  applica a
          decorrere  dalla  data  di definizione della contrattazione
          integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al medesimo
          art.  24,  comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli
          incarichi  sono  conferiti.  Restano a carico delle risorse
          dei  fondi  unici  di amministrazione, e comunque di quelle
          destinate   alla   contrattazione  integrativa,  gli  oneri
          relativi  ai  passaggi all'interno delle aree in attuazione
          del nuovo ordinamento del personale.

              2.    Le   somme   occorrenti   per   corrispondere   i
          miglioramenti  economici  al rimanente personale statale in
          regime  di  diritto  pubblico  sono  determinate  in 454,08
          milioni di euro per l'anno 2002 e in 843,67 milioni di euro
          per   ciascuno  degli  anni  2003  e  2004,  con  specifica
          destinazione,  rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e
          784,92  milioni di euro per il personale delle Forze armate
          e  delle  Forze  di  polizia  di cui al decreto legislativo
          12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.
              3.  Per  la  prosecuzione delle iniziative dirette alla
          valorizzazione  professionale  del  personale docente della
          scuola,  ed  in  aggiunta  a  quanto  previsto dal comma 1,
          l'apposito fondo costituito ai sensi dell'art. 50, comma 3,
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede
          di  contrattazione  integrativa,  e' incrementato di 108,46
          milioni  di  euro  a  decorrere dall'anno 2002. Il predetto
          fondo  e'  incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni
          di   euro  e,  a  decorrere  dall'anno  2004,  della  somma
          complessiva  di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al
          conseguimento   delle   economie   derivanti  dal  processo
          attuativo  delle  disposizioni  contenute  nei  commi 1 e 4
          dell'art.  22  della  presente legge. Eventuali economie di
          spesa,   da   verificarsi   annualmente,   derivanti  dalla
          riduzione   della   consistenza   numerica   del  personale
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario,  non conseguenti a
          terziarizzazione    del   servizio,   sono   destinate   ad
          incrementare  le  risorse per il trattamento accessorio del
          medesimo  personale.  Un'ulteriore  somma  di 35 milioni di
          euro  per  l'anno 2002 e' destinata, secondo i criteri e le
          modalita'  fissate  nella  contrattazione  integrativa,  al
          rimborso  delle  spese  di  autoaggiornamento,  debitamente
          documentate,  sostenute  dai  docenti.  In  relazione  alle
          esigenze    determinate    dal   processo   di   attuazione
          dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto
          dal  comma  1,  e' stanziata, per ciascuno degli anni 2002,
          2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al
          personale dirigente delle istituzioni scolastiche.
              4.  In  aggiunta  a  quanto  previsto  dal  comma  2 e'
          stanziata,  per  l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di
          euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di
          euro  da  destinare al trattamento accessorio del personale
          delle  Forze  armate  e  delle  Forze  di polizia di cui al
          decreto  legislativo  12 maggio  1995, n. 195, e successive
          modificazioni,  impiegato  direttamente  in  operazioni  di
          contrasto alla criminalita' e di tutela dell'ordine e della
          sicurezza  pubblica  che  presentano  un  elevato  grado di
          rischio  ovvero  in  operazioni  militari  finalizzate alla
          predisposizione    di    interventi    anche    in    campo
          internazionale.  A decorrere dal 2002 e' stanziata la somma
          di  1  milione  di  euro  da destinare alla copertura della
          responsabilita'  civile  ed  ammimstrativa  per  gli eventi
          dannosi  non  dolosi  causati  a  terzi dal personale delle
          Forze  di polizia nello svolgimento della propria attivita'
          istituzionale.  Per  la progressiva attuazione del disposto
          di  cui  all'art.  7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono
          stanziate  le  ulteriori  somme  di  47 milioni di euro per
          l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
              5.  A  decorrere  dall'anno  2002, in aggiunta a quanto
          previsto  dal  comma  2,  sono  stanziate  le somme di 5,16
          milioni  di  euro  e  di 9,30 milioni di euro da destinare,
          rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed
          al personale della carriera prefettizia.
              6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive
          degli  oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP
          di  cui  al  decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
          costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art.
          11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          come  sostituita dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n.
          362.
              7.   Ai  sensi  dell'art.  48,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai
          rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale
          dei  comparti  degli  enti  pubblici  non  economici, delle
          regioni,  delle  autonomie  locali,  del Servizio sanitario
          nazionale,  delle  istituzioni  e  degli  enti di ricerca e
          sperimentazione  e delle universita', nonche' degli enti di
          cui all'art. 70, comma 4, del citato decreto legislativo n.
          165  del  2001,  e  gli  oneri  per  la  corresponsione dei
          miglioramenti  economici  al  personale  di cui all'art. 3,
          comma  2,  del  citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
          sono   a   carico   delle  annninistrazioni  di  competenza
          nell'ambito  delle disponibilita' dei rispettivi bilanci. I
          comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di
          indirizzo  previsti  dall'art.  47,  comma  1, del medesimo
          decreto  legislativo  n.  165 del 2001, si attengono, anche
          per  la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per
          il  personale  delle  amministrazioni  di  cui al comma l e
          provvedono  alla  quantificazione  delle risorse necessarie
          per i rinnovi contrattuali.".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  3,  della  legge
          29 marzo 2001, n. 86:
              "Art.  3  (Specifici  compensi  per  il personale delle
          Forze  armate  e  del  Corpo  della  guardia  di finanza in
          relazione  a  situazioni  di  impiego  non  compatibili con
          l'orario di lavoro). - 1. Il personale dell'Esercito, della
          Marina  e dell'Aeronautica impegnato in esercitazioni od in
          operazioni    militari    caratterizzate   da   particolari
          condizioni  di  impiego  prolungato e continuativo oltre il
          normale  orario  di  lavoro, non e' assoggettato, durante i
          predetti  periodi  di impiego, alle vigenti disposizioni in
          materia  di  orario  di  lavoro  ed ai connessi istituti, a
          condizione  che  le predette attivita' si protraggano senza
          soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore.
              2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1 si applica,
          altresi',  al  personale  dell'Arma  dei  carabinieri e del
          Corpo  della guardia di finanza che, per l'assolvimento dei
          compiti  istituzionali  di carattere militare, e' impiegato
          nelle attivita' di cui al medesimo comma 1.
              3.  Le  esercitazioni e le operazioni di cui al comma l
          sono  determinate, nell'ambito delle rispettive competenze,
          dal  Capo  di  stato  maggiore  della  difesa,  dai Capi di
          stato maggiore  di  Forza  armata e dai Comandanti generali
          dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo della guardia di
          finanza.
              4.  Il  personale puo' essere impegnato nelle attivita'
          di  cui  al comma 1 fino ad un massimo di centoventi giorni
          l'anno  e  per non piu' di dodici ore giornaliere, salvo il
          verificarsi  di  comprovate  ed  inderogabili  esigenze  di
          carattere  operativo. Durante lo svolgimento delle predette
          attivita'  devono essere garantite al personale il recupero
          delle  energie  psico-fisiche  e  comunque  la fruizione di
          adeguati turni di riposo.
              5.  Al  personale  di cui ai commi 1 e 2 e' attribuita,
          per   i   giorni   di  effettivo  impiego,  una  indennita'
          sostitutiva  del compenso per il lavoro straordinario e del
          recupero  compensativo  da definire attraverso le procedure
          di  concertazione  di  cui al decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 195, e successive modificazioni, nell'ambito delle
          risorse  ad  essa  assegnate ed in particolare nel rispetto
          dei  limiti  di  cui  all'art. 7, comma 10, quarto e quinto
          periodo, del medesimo decreto legislativo.
              6. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dalla
          data  di  operativita'  dell'indennita' di cui al comma 5 e
          nei   limiti   temporali   di   percezione  della  medesima
          indennita'.
              7. L'indennita' di cui al comma 5 non e' cumulabile con
          i  trattamenti  di  cui all'art. 1, comma 4, nonche' con le
          indennita' di missione all'estero.".