Art. 9. Compensi forfettari di guardia e di impiego 1. Per l'anno 2002 il compenso per alta valenza operativa continua ad essere corrisposto secondo le modalita' di cui all'articolo 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall'articolo 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001, e all'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. 2. Le risorse destinate al compenso di cui al comma 1 sono integrate dalla quota di pertinenza dello stanziamento di cui all'articolo 16 della legge finanziaria 2002. In relazione alle predette risorse il periodo di fruizione puo' essere elevato fino ad un massimo di 120 giorni. 3. A decorrere dal 1 gennaio 2003 al personale impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiori alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non possa fruire dei recuperi compensativi di cui all'articolo 11 comma 2, e' corrisposto un compenso forfettario di guardia nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 2 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero. 4. Il compenso di cui al comma 3 e' corrisposto in aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psicofisico e al recupero della festivita' o della giornata non lavorativa qualora il servizio sia stato effettuato nelle predette giornate. 5. Per servizi, armati e non, si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalita' da parte del personale. 6. A decorrere dal 1 gennaio 2003 in attuazione all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e' istituito il compenso forfettario d'impiego nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 3 da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro. 7. Il compenso di cui al comma 6 e' corrisposto al personale impegnato in esercitazioni od in operazioni militari, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unita' operativa o nell'area di esercitazione. 8. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 7 sono determinate nell'ambito delle rispettive competenze dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, informandone il Capo di Stato Maggiore della Difesa. 9. Agli oneri derivanti dall'attribuzione dei compensi di cui ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le risorse di cui ai commi 1 e 2, che annualmente sono ripartite con decretazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa. 10. Dal 1 gennaio 2003 e' abrogato l'articolo 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall'articolo 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001 ed e' disapplicato l'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
Note all'art. 9: - Si trascrive il testo dell'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255: "Art. 8 (Alta valenza operativa). 1. Per l'utilizzo delle risorse derivanti dalla quota di pertinenza dello stanziamento dello 0,8% di cui all'art. 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, dei risparmi di spesa e di gestione nelle misure e limiti previsti dall'art. 43, comma 7, della legge n. 449 del 1997, da specificare disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza di servizi, nonche' di quelle che potranno derivare - in relazione alle stabili modifiche degli assetti organizzativi che le Amministrazioni sono tenute a porre in essere - dalla riduzione pari all'l% per il 1999, al 2% per il 2000 ed al 3% per il 2001, degli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario previsti negli appositi capitoli di bilancio, e' istituito un compenso di alta valenza operativa, tale compenso e' attribuito, nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella II, in relazione alle particolari condizioni di prolungato impegno in attivita' operative, per i giorni di effettiva navigazione e di impiego e fino ad un massimo di sessanta giorni l'anno, al personale di cui all'art. 1, comma 1, in navigazione o impiegato in esercitazioni o in operazioni fuori dell'ordinaria sede di servizio. 2. Con distinti decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, previa informazione delle Rappresentanze militari, ai sensi del successivo art. l 5, sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario delle misure previste al comma precedente. 3. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.". - Si trascrive il testo dell'art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139: "Art. 9 (Alta valenza operativa). - 1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono cosi incrementate: a) per l'anno 2001 dell'importo derivante dalla riduzione di un ulteriore tre per cento degli stanziamenti dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario; b) per gli anni 2000 e 2001 delle somme di cui all'art. 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di pertinenza delle Forze annate, come da allegata tabella "A". Tali somme, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono riassegnate per le medesime esigenze nell'anno successivo. 2. L'alta valenza operativa di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, compete, nelle nuove misure giornaliere riportate nell'allegata tabella "B", in relazione alle particolari condizioni di prolungato impegno in attivita' operative e addestrative, specificamente programmate dai rispettivi stati maggiori, per i giorni di effettiva navigazione e di impiego e fino ad un massimo di sessanta giorni l'anno. 3. Il compenso di cui al comma l non e' cumulabile con le indennita' di missione all'estero.". - Si trascrive il testo dell'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215: "Art. 29 (Disposizioni finali). - 1. Fermi restando gli organici complessivi fissati per ciascuna Forza armata indicati nella tabella "A" allegata al presente decreto, potranno essere apportati, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modifiche alle dotazioni organiche delle singole categorie di personale al fine di adeguarne la disponibilita' alle effettive esigenze funzionali da soddisfare. 2. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella tabella "A" allegata al presente decreto, le procedure di reclutamento dei volontari di truppa in servizio permanente e in ferma prefissata avvengono in deroga a quanto previsto dall'art. 39 della legge 27 novembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 3. Nell'ambito della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, il Ministero della difesa promuove, anche mediante specifici corsi di riqualificazione previsti dal contratto collettivo nazionale integrativo di lavoro, l'impiego di personale civile della difesa in sostituzione di personale delle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, al fine di contribuire a garantire il sostegno tecnico, logistico e amministrativo dello strumento militare e di recuperare unita' di personale militare per l'espletamento dei compiti d'istituto. 4. Al personale impiegato in servizi armati e non, al quale non sia possibile concedere recuperi compensativi prima del trasferimento ad altro ente ovvero per imprescindibili esigenze funzionali, puo' essere corrisposto, in luogo delle predette giornate di recupero, il compenso di alta valenza operativa nei limiti previsti dalla vigente normativa e nell'ambito delle risorse disponibili nell'apposito Fondo.". - Si trascrive il testo dell'art. 16, commi 2 e 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge fmanziaria 2002): "Art. 16 (Rinnovi contrattuali). - 1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento per ciascuno degli anni del biennio, sono quantificati, complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che quanto disposto dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo si applica a decorrere dalla data di definizione della contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al medesimo art. 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti. Restano a carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale. 2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 454,08 milioni di euro per l'anno 2002 e in 843,67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e 784,92 milioni di euro per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. 3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'art. 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, e' incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto fondo e' incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'art. 22 della presente legge. Eventuali economie di spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza numerica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di euro per l'anno 2002 e' destinata, secondo i criteri e le modalita' fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, e' stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche. 4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e' stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalita' e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale. A decorrere dal 2002 e' stanziata la somma di 1 milione di euro da destinare alla copertura della responsabilita' civile ed ammimstrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle Forze di polizia nello svolgimento della propria attivita' istituzionale. Per la progressiva attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. 5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sono stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia. 6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. 7. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle universita', nonche' degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, sono a carico delle annninistrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, si attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personale delle amministrazioni di cui al comma l e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali.". - Si trascrive il testo dell'art. 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86: "Art. 3 (Specifici compensi per il personale delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l'orario di lavoro). - 1. Il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, non e' assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti, a condizione che le predette attivita' si protraggano senza soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresi', al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che, per l'assolvimento dei compiti istituzionali di carattere militare, e' impiegato nelle attivita' di cui al medesimo comma 1. 3. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma l sono determinate, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Capo di stato maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dai Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. 4. Il personale puo' essere impegnato nelle attivita' di cui al comma 1 fino ad un massimo di centoventi giorni l'anno e per non piu' di dodici ore giornaliere, salvo il verificarsi di comprovate ed inderogabili esigenze di carattere operativo. Durante lo svolgimento delle predette attivita' devono essere garantite al personale il recupero delle energie psico-fisiche e comunque la fruizione di adeguati turni di riposo. 5. Al personale di cui ai commi 1 e 2 e' attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennita' sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo da definire attraverso le procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse ad essa assegnate ed in particolare nel rispetto dei limiti di cui all'art. 7, comma 10, quarto e quinto periodo, del medesimo decreto legislativo. 6. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di operativita' dell'indennita' di cui al comma 5 e nei limiti temporali di percezione della medesima indennita'. 7. L'indennita' di cui al comma 5 non e' cumulabile con i trattamenti di cui all'art. 1, comma 4, nonche' con le indennita' di missione all'estero.".