Art. 10.
  1.  Il  ricorso  alla  fusione  completa  dell'oggetto  puo' essere
operata nei casi in cui il risultato del primo ed, eventualmente, del
secondo   saggio   da'   adito  a  fondati  dubbi  circa  l'effettiva
corrispondenza dei campioni di analisi, prelevati con i metodi di cui
all'articolo  9,  alla  composizione dell'oggetto da cui derivano. Lo
stesso   procedimento  e'  eseguito  quando  cio'  e'  esplicitamente
richiesto dal possessore dell'oggetto, e a suo carico.
  2.  La  fusione  dell'oggetto  e'  eseguita  presso i laboratori di
analisi,  o  presso  l'officina, idoneamente attrezzata, del titolare
del  marchio  di identificazione secondo le direttive e alla presenza
di personale della camera di commercio.