Art. 11. 
  1. I metodi ufficiali di  analisi  per  l'accertamento  dei  titoli
delle materie prime e dei lavori in metalli preziosi, ai  fini  della
legge, sono quelli riportati all'allegato II. 
  2. Per tutti i metalli  preziosi,  le  analisi  sono  eseguite  con
doppia determinazione del titolo, per  ciascun  campione  di  analisi
prelevato dalla lega in esame. 
  3. Sono altresi' da considerarsi metodi ufficiali di analisi  tutti
quelli previsti dalle norme emanate da enti di normazione nazionale o
internazionale che presentano un grado d'incertezza eguale o minore a
quelli dettati nell'allegato II.