Art. 12. 1. Le caratteristiche e le dimensioni nominali del marchio di identificazione sono riportate nell'allegato III. 2. In relazione alle esigenze degli oggetti da marchiare, la matrice del marchio di identificazione e' realizzata a cura della camera di commercio competente, in una serie di quattro diverse grandezze. 3. Le caratteristiche dell'impronta sono tali da risultare incise sull'oggetto e non impresse a rilievo, la stella, il numero e la sigla di cui al comma 1 e, per le impronte della quarta grandezza, anche il contorno poligonale dell'impronta medesima. 4. Oltre che nelle quattro grandezze di cui ai commi da 1 a 3, il Ministero delle attivita' produttive dispone, con suo decreto, sentito il Comitato centrale metrico, che il marchio di identificazione puo' essere realizzato anche in altre grandezze, quando cio' e' espressamente richiesto da esigenze di carattere tecnico. 5. Per le stesse esigenze di cui al comma 4 e con le stesse modalita', possono essere disposte, per i fusti dei punzoni, dimensioni normalizzate diverse da quelle previste dall'articolo 15, comma 3, e per le impronte dei titoli legali e per le impronte del marchio delle Camere di commercio.