Art. 12. 
  1. Le caratteristiche e  le  dimensioni  nominali  del  marchio  di
identificazione sono riportate nell'allegato III. 
  2. In relazione  alle  esigenze  degli  oggetti  da  marchiare,  la
matrice del marchio di identificazione e'  realizzata  a  cura  della
camera di commercio competente,  in  una  serie  di  quattro  diverse
grandezze. 
  3. Le caratteristiche dell'impronta sono tali da  risultare  incise
sull'oggetto e non impresse a rilievo, la  stella,  il  numero  e  la
sigla di cui al comma 1 e, per le impronte  della  quarta  grandezza,
anche il contorno poligonale dell'impronta medesima. 
  4. Oltre che nelle quattro grandezze di cui ai commi da 1 a  3,  il
Ministero  delle  attivita'  produttive  dispone,  con  suo  decreto,
sentito  il  Comitato   centrale   metrico,   che   il   marchio   di
identificazione puo' essere  realizzato  anche  in  altre  grandezze,
quando cio' e'  espressamente  richiesto  da  esigenze  di  carattere
tecnico. 
  5. Per le stesse esigenze di  cui  al  comma  4  e  con  le  stesse
modalita',  possono  essere  disposte,  per  i  fusti  dei   punzoni,
dimensioni normalizzate diverse da quelle previste dall'articolo  15,
comma 3, e per le impronte dei titoli legali e per  le  impronte  del
marchio delle Camere di commercio.