Art. 13. 1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto, l'importatore all'atto in cui pone in commercio nel territorio della Repubblica e dello Spazio economico europeo gli oggetti importati, assume tutte le responsabilita' e gli oneri imposti dal decreto e dal presente regolamento ai produttori nazionali.
Nota all'art. 13: - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. L'art. 5, comma 2 cosi' recita: "2. Gli oggetti in metallo prezioso importati da Paesi che non siano membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per essere posti in commercio nel territorio della Repubblica, devono essere a titolo legale, recarne l'indicazione in millesimi, riportare il marchio di responsabilita' del fabbricante estero ed il marchio di identificazione dell'importatore previsto all'art. 7".