Art. 13.
  1.  Nell'ipotesi  di  cui  all'articolo  5,  comma  2, del decreto,
l'importatore  all'atto in cui pone in commercio nel territorio della
Repubblica  e  dello  Spazio economico europeo gli oggetti importati,
assume tutte le responsabilita' e gli oneri imposti dal decreto e dal
presente regolamento ai produttori nazionali.
 
                               Nota all'art. 13:
              - Il  decreto  legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
          disciplina  dei  titoli e dei marchi di identificazione dei
          metalli  preziosi,  in  attuazione dell'art. 42 della legge
            24 aprile 1998, n. 128. L'art. 5, comma 2 cosi' recita:
              "2.  Gli oggetti in metallo prezioso importati da Paesi
          che  non  siano  membri  dell'Unione europea o dello Spazio
          economico   europeo  per  essere  posti  in  commercio  nel
          territorio della Repubblica, devono essere a titolo legale,
          recarne l'indicazione in millesimi, riportare il marchio di
          responsabilita'  del  fabbricante  estero  ed il marchio di
            identificazione dell'importatore previsto all'art. 7".