Art. 14. 
  1.  E'  fatto  divieto   di   apporre   il   proprio   marchio   di
identificazione su oggetti in  metalli  preziosi  o  loro  leghe,  di
fabbricazione altrui, ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli
5, comma 2, e 17 del decreto. 
  2. Quando all'esecuzione di oggetti in metalli preziosi  concorrono
vari  fabbricanti,  l'obbligo   dell'apposizione   del   marchio   di
identificazione e dell'impronta del titolo incombe al fabbricante che
cura l'immissione in commercio  del  prodotto  finito,  ad  eccezione
dell'ipotesi di cui all'articolo 17 del decreto. 
  3.  Ai  fini  indicati  dal  comma  2,  lo  scambio   delle   parti
dell'oggetto si effettua con le norme stabilite all'articolo 19 per i
semilavorati. 
  4. L'obbligo di detenere ed usare il marchio di identificazione non
sussiste per chiunque esegue, per conto di terzi titolari del marchio
stesso, lavorazioni parziali che non alterano la sostanza costitutiva
dell'oggetto, come: pulitura, incassatura,  montaggio;  non  sussiste
per chiunque esegue, su  oggetti  usati,  riparazioni  per  conto  di
privati committenti. 
  5. I predetti  operatori  sono  pero'  tenuti  a  procurarsi  e  ad
esibire,  in  sede  di   eventuali   controlli   operati   ai   sensi
dell'articolo  21  del  decreto,  documenti  giustificativi  atti   a
comprovare l'origine e la proprieta' degli oggetti detenuti presso il
proprio laboratorio. 
 
                               Nota all'art. 14:
              - Il  decreto  legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
          disciplina  dei  titoli e dei marchi di identificazione dei
          metalli  preziosi,  in  attuazione dell'art. 42 della legge
                            24 aprile 1998, n. 128.
              - Per  l'art.  5, comma 2 vedi note all'art. 13. L'art.
                               17 cosi' recita:
              "Art.   17.   -   1.   I   titolari   dei   marchi   di
          identificazione,  previa  autorizzazione scritta e sotto la
          propria  responsabilita',  possono  far  apporre il proprio
          marchio  di  identificazione  ad altri soggetti titolari di
          marchi  di  identificazione,  che  partecipano  al processo
                                 produttivo.".
                       - Per l'art. 21 vedi note all'art. 1.