Art. 14. 1. E' fatto divieto di apporre il proprio marchio di identificazione su oggetti in metalli preziosi o loro leghe, di fabbricazione altrui, ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli 5, comma 2, e 17 del decreto. 2. Quando all'esecuzione di oggetti in metalli preziosi concorrono vari fabbricanti, l'obbligo dell'apposizione del marchio di identificazione e dell'impronta del titolo incombe al fabbricante che cura l'immissione in commercio del prodotto finito, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 17 del decreto. 3. Ai fini indicati dal comma 2, lo scambio delle parti dell'oggetto si effettua con le norme stabilite all'articolo 19 per i semilavorati. 4. L'obbligo di detenere ed usare il marchio di identificazione non sussiste per chiunque esegue, per conto di terzi titolari del marchio stesso, lavorazioni parziali che non alterano la sostanza costitutiva dell'oggetto, come: pulitura, incassatura, montaggio; non sussiste per chiunque esegue, su oggetti usati, riparazioni per conto di privati committenti. 5. I predetti operatori sono pero' tenuti a procurarsi e ad esibire, in sede di eventuali controlli operati ai sensi dell'articolo 21 del decreto, documenti giustificativi atti a comprovare l'origine e la proprieta' degli oggetti detenuti presso il proprio laboratorio.
Nota all'art. 14: - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. - Per l'art. 5, comma 2 vedi note all'art. 13. L'art. 17 cosi' recita: "Art. 17. - 1. I titolari dei marchi di identificazione, previa autorizzazione scritta e sotto la propria responsabilita', possono far apporre il proprio marchio di identificazione ad altri soggetti titolari di marchi di identificazione, che partecipano al processo produttivo.". - Per l'art. 21 vedi note all'art. 1.