Art. 15. 1. I marchi di identificazione sono ricavati, a cura del titolare dei marchi stessi o di persona da lui delegata, dalle rispettive matrici depositate presso le Camere di commercio; l'operazione e' effettuata presso le predette Camere di commercio o, a richiesta dell'interessato, presso l'azienda, o presso idoneo laboratorio specializzato da essa indicato, alla presenza di personale qualificato delle camere di commercio. 2. La riproduzione del marchio si ottiene mediante compressione del fusto vergine contro la relativa matrice; ogni altra tecnica di riproduzione e' tassativamente esclusa. 3. I fusti destinati a ricevere l'impronta del marchio sono ricavati da profilati in acciaio, a sezione quadrata, aventi caratteristiche normalizzate, secondo quanto indicato dall'allegato IV. 4. Puo' essere anche autorizzata qualsiasi altra forma e dimensione, per la realizzazione di punzoni di tipo speciale, destinati o meno ad essere inseriti in appositi attrezzi o dispositivi meccanici, a condizione che risulti in ogni caso possibile l'apposizione, su di essi, del bollo di autenticazione previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto. 5. E' anche autorizzato l'allestimento di punzoni recanti, oltre l'impronta del marchio di identificazione, quella del titolo legale ed, eventualmente, del marchio o sigla di cui all'articolo 9 del decreto. 6. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono concesse, dalle camere di commercio competenti per territorio, agli interessati che ne presentano motivata richiesta, allegando alla domanda il disegno quotato dei punzoni stessi e dell'alloggiamento del dispositivo destinato a contenerli. 7. Il bollo di autenticazione e' costituito da una figura geometrica, identificata nell'allegato VI, recante all'interno il numero caratteristico che distingue la camera di commercio. 8. La consegna dei punzoni si effettua contro ricevuta rilasciata dal titolare del marchio o dalla persona da questi delegata, e nella quale i punzoni sono indicati per quantita' e tipo. 9. Dell'avvenuta consegna la camera di commercio prende debita nota.
Nota all'art. 15: - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. L'art. 11, comma 3, cosi' recita: "3. Detti punzoni devono essere muniti, a cura della camera di commercio, dello speciale bollo avente le caratteristiche previste dal regolamento.". L'art. 9 cosi' recita: "Art. 9. - 1. I marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, sono ammessi, in aggiunta al marchio di identificazione, ma non devono contenere alcuna indicazione atta a ingenerare equivoci con i titoli ed il marchio medesimo.".