Art. 15.
  1.  I  marchi di identificazione sono ricavati, a cura del titolare
dei  marchi  stessi  o  di  persona da lui delegata, dalle rispettive
matrici  depositate  presso  le  Camere di commercio; l'operazione e'
effettuata  presso  le  predette  Camere  di commercio o, a richiesta
dell'interessato,  presso  l'azienda,  o  presso  idoneo  laboratorio
specializzato   da   essa   indicato,   alla  presenza  di  personale
qualificato delle camere di commercio.
  2. La riproduzione del marchio si ottiene mediante compressione del
fusto  vergine  contro  la  relativa  matrice;  ogni altra tecnica di
riproduzione e' tassativamente esclusa.
  3.  I  fusti  destinati  a  ricevere  l'impronta  del  marchio sono
ricavati   da  profilati  in  acciaio,  a  sezione  quadrata,  aventi
caratteristiche  normalizzate,  secondo quanto indicato dall'allegato
IV.
  4.   Puo'   essere   anche  autorizzata  qualsiasi  altra  forma  e
dimensione,  per  la  realizzazione  di  punzoni  di  tipo  speciale,
destinati   o   meno  ad  essere  inseriti  in  appositi  attrezzi  o
dispositivi   meccanici,  a  condizione  che  risulti  in  ogni  caso
possibile  l'apposizione,  su  di  essi,  del bollo di autenticazione
previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto.
  5.  E'  anche  autorizzato l'allestimento di punzoni recanti, oltre
l'impronta  del  marchio di identificazione, quella del titolo legale
ed,  eventualmente,  del  marchio  o  sigla di cui all'articolo 9 del
decreto.
  6.  Le  autorizzazioni  di  cui ai commi 4 e 5 sono concesse, dalle
camere  di  commercio competenti per territorio, agli interessati che
ne  presentano  motivata richiesta, allegando alla domanda il disegno
quotato  dei  punzoni  stessi  e  dell'alloggiamento  del dispositivo
destinato a contenerli.
  7.   Il  bollo  di  autenticazione  e'  costituito  da  una  figura
geometrica,  identificata  nell'allegato  VI,  recante all'interno il
numero caratteristico che distingue la camera di commercio.
  8.  La  consegna dei punzoni si effettua contro ricevuta rilasciata
dal  titolare del marchio o dalla persona da questi delegata, e nella
quale i punzoni sono indicati per quantita' e tipo.
  9.  Dell'avvenuta  consegna  la  camera  di commercio prende debita
nota.
 
                               Nota all'art. 15:
              - Il  decreto  legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
          disciplina  dei  titoli e dei marchi di identificazione dei
          metalli  preziosi,  in  attuazione dell'art. 42 della legge
           24 aprile 1998, n. 128. L'art. 11, comma 3, cosi' recita:
              "3.  Detti  punzoni  devono essere muniti, a cura della
          camera   di  commercio,  dello  speciale  bollo  avente  le
                  caratteristiche previste dal regolamento.".
                              L'art. 9 cosi' recita:
              "Art.  9.  -  1.  I  marchi tradizionali di fabbrica, o
          sigle  particolari, sono ammessi, in aggiunta al marchio di
          identificazione, ma non devono contenere alcuna indicazione
          atta  a  ingenerare  equivoci  con  i  titoli ed il marchio
                                  medesimo.".