Art. 16.
  1.  A  norma  dell'articolo  8,  comma  4,  del  decreto, le figure
geometriche   racchiudenti   le   cifre   dei   titoli   legali  sono
rigorosamente normalizzate, e hanno le forme e le dimensioni indicate
nell'allegato V.
  2.  Le cifre che indicano il titolo risultano incise sull'oggetto e
non  impresse  a  rilievo;  dette  cifre e la figura che le racchiude
costituiscono nel loro complesso l'impronta del titolo legale.
  3.  In  relazione  alle caratteristiche degli oggetti da marchiare,
l'impronta  di  ciascun  titolo  legale e' realizzata in una serie di
quattro  diverse  grandezze, aventi le dimensioni di cui all'allegato
V.
  4.  Ciascuno  degli  assegnatari  del  marchio  di  identificazione
provvede   direttamente,   sotto  la  propria  responsabilita',  alla
costruzione  dei  punzoni  recanti  le  impronte  dei  titoli legali,
attenendosi rigorosamente alle norme di cui ai commi da 1 a 3.
  5.  E'  in facolta' dei predetti assegnatari di limitare la propria
dotazione alle sole impronte e alle sole grandezze delle medesime che
interessano la propria attivita'.
 
                               Nota all'art. 16:
              - Il  decreto  legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
          disciplina  dei  titoli e dei marchi di identificazione dei
          metalli  preziosi,  in  attuazione dell'art. 42 della legge
           24 aprile 1998, n. 128. L'art. 8, comma 4, cosi' recita:
              "4.  La cifra indicante il titolo dei metalli preziosi,
          espressa  in  millesimi,  deve  essere  racchiusa in figure
          geometriche  le  cui  forme  e dimensioni sono indicate nel
                                regolamento.".