Art. 16. 1. A norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto, le figure geometriche racchiudenti le cifre dei titoli legali sono rigorosamente normalizzate, e hanno le forme e le dimensioni indicate nell'allegato V. 2. Le cifre che indicano il titolo risultano incise sull'oggetto e non impresse a rilievo; dette cifre e la figura che le racchiude costituiscono nel loro complesso l'impronta del titolo legale. 3. In relazione alle caratteristiche degli oggetti da marchiare, l'impronta di ciascun titolo legale e' realizzata in una serie di quattro diverse grandezze, aventi le dimensioni di cui all'allegato V. 4. Ciascuno degli assegnatari del marchio di identificazione provvede direttamente, sotto la propria responsabilita', alla costruzione dei punzoni recanti le impronte dei titoli legali, attenendosi rigorosamente alle norme di cui ai commi da 1 a 3. 5. E' in facolta' dei predetti assegnatari di limitare la propria dotazione alle sole impronte e alle sole grandezze delle medesime che interessano la propria attivita'.
Nota all'art. 16: - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. L'art. 8, comma 4, cosi' recita: "4. La cifra indicante il titolo dei metalli preziosi, espressa in millesimi, deve essere racchiusa in figure geometriche le cui forme e dimensioni sono indicate nel regolamento.".