Art. 17. 
  1. L'indicazione del titolo reale sulle materie prime si appone con
l'impiego delle impronte di cui all'articolo 16 nei soli casi in  cui
il titolo predetto corrisponde esattamente ad uno dei  titoli  legali
ammessi dal decreto. 
  2. In tutti i casi diversi da quelli considerati nel  comma  1,  il
titolo reale si appone con l'impiego di  impronte  non  normalizzate,
facendo precedere le cifre  indicanti  i  millesimi  e  i  decimi  di
millesimo  di  metallo  fine,   dai   simboli   Pt,   Pd,   Au,   Ag,
rispettivamente per il platino, il  palladio,  l'oro  e  l'argento  e
facendole seguire dal simbolo 0/00. E' anche ammesso  che  il  titolo
sia espresso sotto forma di frazione, con denominatore 1000 e con  la
eliminazione del simbolo 0/00. 
  3.  L'indicazione  del  titolo  delle  materie  prime   e'   sempre
accompagnato dal marchio di identificazione del produttore. 
  4. Le camere di commercio,  in  quanto  detentrici  delle  matrici,
verificano l'autenticita'  dei  marchi  di  identificazione  impressi
sulle materie prime e sui lavori di metalli preziosi recanti la sigla
della  provincia  di  propria  competenza,  e   rilasciano   apposita
dichiarazione di autenticita'.