Art. 17. 1. L'indicazione del titolo reale sulle materie prime si appone con l'impiego delle impronte di cui all'articolo 16 nei soli casi in cui il titolo predetto corrisponde esattamente ad uno dei titoli legali ammessi dal decreto. 2. In tutti i casi diversi da quelli considerati nel comma 1, il titolo reale si appone con l'impiego di impronte non normalizzate, facendo precedere le cifre indicanti i millesimi e i decimi di millesimo di metallo fine, dai simboli Pt, Pd, Au, Ag, rispettivamente per il platino, il palladio, l'oro e l'argento e facendole seguire dal simbolo 0/00. E' anche ammesso che il titolo sia espresso sotto forma di frazione, con denominatore 1000 e con la eliminazione del simbolo 0/00. 3. L'indicazione del titolo delle materie prime e' sempre accompagnato dal marchio di identificazione del produttore. 4. Le camere di commercio, in quanto detentrici delle matrici, verificano l'autenticita' dei marchi di identificazione impressi sulle materie prime e sui lavori di metalli preziosi recanti la sigla della provincia di propria competenza, e rilasciano apposita dichiarazione di autenticita'.