Art. 18.
  1.  La  bollatura degli oggetti in metalli preziosi si effettua con
l'apposizione  del marchio di identificazione e della indicazione del
titolo   legale,   avendo   cura  di  impiegare,  in  relazione  alle
caratteristiche  e  dimensioni dell'oggetto da marchiare, impronte di
grandezze  corrispondenti,  secondo  il disposto di cui agli articoli
12, comma 2, e 16, comma 5.