Art. 18. 1. La bollatura degli oggetti in metalli preziosi si effettua con l'apposizione del marchio di identificazione e della indicazione del titolo legale, avendo cura di impiegare, in relazione alle caratteristiche e dimensioni dell'oggetto da marchiare, impronte di grandezze corrispondenti, secondo il disposto di cui agli articoli 12, comma 2, e 16, comma 5.