Art. 19. 1. Le materie prime di platino, palladio, oro e argento, in piccoli grani, in fili e fogli sottili, in polvere, eccetera, ed i semilavorati in genere che, in relazione alla loro particolare struttura od alle loro ridotte dimensioni, non consentono la marchiatura, sono posti in vendita in involucri chiusi e sigillati. 2. Gli involucri sono costituiti di qualsiasi materiale idoneo allo scopo e sono confezionati anche all'atto della vendita, ma non devono potersi aprire dopo eseguita tale confezione e sigillatura se non per lacerazione dell'involucro stesso o rottura dei sigilli. 3. I sigilli sono apposti su laminetta in metallo o lega metallica, non ferrosi, o anche in materiale plastico, sulla quale e' incisa la parola "sigillo", seguita dalla indicazione del titolo e del marchio di identificazione del produttore. In alternativa all'uso della laminetta le indicazioni del titolo e del marchio di identificazione sono riportate sull'involucro stesso purche' esso renda evidente ogni tentativo di manomissione che possa essere effettuato su di esso o su tali indicazioni. 4. Il Ministero delle attivita' produttive autorizza, con suo decreto, sentito il parere del Comitato centrale metrico, l'uso di ulteriori materiali, per le laminette di cui al comma 3, od altre forme di apposizione di sigilli riconosciuti idonei allo scopo. 5. I materiali contenuti negli involucri sigillati di cui ai precedenti commi sono sempre accompagnati da documento (fattura, certificato di garanzia o documento di trasporto) fornito dal venditore in cui risultano indicati, oltre la ragione sociale e l'indirizzo del medesimo, il titolo, la specificazione merceologica e la quantita' dei materiali stessi. 6. I semilavorati in genere formano oggetto di scambio, anche se sprovvisti del marchio di identificazione e del titolo, quando lo scambio avviene tra aziende titolari di marchio e l'acquirente ne fa espressa richiesta e sempreche' i semilavorati stessi siano contenuti negli involucri sigillati di cui ai commi da 1 a 5.