Art. 19.
  1. Le materie prime di platino, palladio, oro e argento, in piccoli
grani,   in  fili  e  fogli  sottili,  in  polvere,  eccetera,  ed  i
semilavorati  in  genere  che,  in  relazione  alla  loro particolare
struttura   od  alle  loro  ridotte  dimensioni,  non  consentono  la
marchiatura, sono posti in vendita in involucri chiusi e sigillati.
  2. Gli involucri sono costituiti di qualsiasi materiale idoneo allo
scopo e sono confezionati anche all'atto della vendita, ma non devono
potersi aprire dopo eseguita tale confezione e sigillatura se non per
lacerazione dell'involucro stesso o rottura dei sigilli.
  3. I sigilli sono apposti su laminetta in metallo o lega metallica,
non  ferrosi, o anche in materiale plastico, sulla quale e' incisa la
parola  "sigillo", seguita dalla indicazione del titolo e del marchio
di  identificazione  del  produttore.  In  alternativa  all'uso della
laminetta  le indicazioni del titolo e del marchio di identificazione
sono riportate sull'involucro stesso purche' esso renda evidente ogni
tentativo di manomissione che possa essere effettuato su di esso o su
tali indicazioni.
  4.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  autorizza, con suo
decreto,  sentito  il  parere del Comitato centrale metrico, l'uso di
ulteriori  materiali,  per  le  laminette di cui al comma 3, od altre
forme di apposizione di sigilli riconosciuti idonei allo scopo.
  5.  I  materiali  contenuti  negli  involucri  sigillati  di cui ai
precedenti  commi  sono  sempre  accompagnati  da documento (fattura,
certificato  di  garanzia  o  documento  di  trasporto)  fornito  dal
venditore  in  cui  risultano  indicati,  oltre  la ragione sociale e
l'indirizzo del medesimo, il titolo, la specificazione merceologica e
la quantita' dei materiali stessi.
  6.  I  semilavorati  in genere formano oggetto di scambio, anche se
sprovvisti  del  marchio  di  identificazione e del titolo, quando lo
scambio  avviene tra aziende titolari di marchio e l'acquirente ne fa
espressa richiesta e sempreche' i semilavorati stessi siano contenuti
negli involucri sigillati di cui ai commi da 1 a 5.