Art. 2. 1. L'obbligo del marchio di identificazione e della indicazione del titolo si applica alle materie prime ed ai lavori in metalli preziosi anche se eseguiti per conto del committente e con materiali da questi forniti. 2. Nelle materie prime contenenti in misura commercialmente valutabile altri metalli preziosi, oltre quello prevalente, all'indicazione del titolo di questo puo' essere aggiunta anche quella del titolo degli altri metalli preziosi presenti nella lega. 3. Il titolo delle materie prime e dei lavori in metalli preziosi si intende garantito a fusione quando, indipendentemente dalla eventuale eterogeneita' della lega o dalla natura composita delle diverse parti dell'oggetto, corrisponde al titolo dichiarato espresso in millesimi. 4. Ai sensi del comma 3 si considera come fino il platino eventualmente presente nelle rispettive leghe.