Art. 2.
  1. L'obbligo del marchio di identificazione e della indicazione del
titolo si applica alle materie prime ed ai lavori in metalli preziosi
anche se eseguiti per conto del committente e con materiali da questi
forniti.
  2.   Nelle  materie  prime  contenenti  in  misura  commercialmente
valutabile   altri   metalli   preziosi,   oltre  quello  prevalente,
all'indicazione  del  titolo  di  questo  puo'  essere aggiunta anche
quella del titolo degli altri metalli preziosi presenti nella lega.
  3.  Il  titolo delle materie prime e dei lavori in metalli preziosi
si  intende  garantito  a  fusione  quando,  indipendentemente  dalla
eventuale  eterogeneita'  della  lega  o dalla natura composita delle
diverse parti dell'oggetto, corrisponde al titolo dichiarato espresso
in millesimi.
  4.  Ai  sensi  del  comma  3  si  considera  come  fino  il platino
eventualmente presente nelle rispettive leghe.