Art. 20. 1. Gli oggetti che, in ragione della loro delicatezza o complessita' di forma, o per la presenza di perle, pietre preziose o smalti, non consentono l'impressione del marchio, possono essere marchiati dal produttore, ancora prima di essere finiti, quando risultano ancora allo stato grezzo e non sono stati montati nelle loro diverse parti. 2. Il marchio di identificazione e l'impronta del titolo legale sono impressi su di una parte principale dell'oggetto, e cioe' sulla parte che risulta di peso o volume prevalente o che serve di supporto principale ad altre parti dell'oggetto stesso purche' tecnicamente idoneo alla punzonatura, e' pero' ammesso che i bolli siano apposti in qualsiasi altra parte, se quella principale, per la presenza di gemme o smalti, risulta chiaramente soggetta a danneggiamenti per effetto dell'applicazione dei bolli stessi. 3. Il marchio di identificazione e l'impronta del titolo legale, sugli oggetti composti di piu' parti dello stesso metallo smontabili manualmente, sono apposti su ciascuna di tali parti, salvo il caso che queste sono di peso inferiore a un grammo e risultano percio' esenti dalla marchiatura a norma dell'articolo 12 del decreto; fermo restando l'obbligo della corrispondenza del titolo delle parti stesse al titolo legale impresso su di uno di esse, unitamente al marchio di identificazione. 4. Per le catenine i bolli si applicano su anellini terminali che risultano tali da non potersi asportare senza deformazione delle maglie contigue. 5. Per gli oggetti che non consentono una diretta marchiatura, il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sono apposti su piastrina dello stesso metallo dell'oggetto, unita ad esso mediante saldatura con tale metallo. 6. Lo stesso sistema di cui al comma 5 e' adottato per tutti i lavori aventi particolare pregio artistico e per i gioielli recanti perle e pietre preziose od altre sostanze pregiate quali corallo, tartaruga, ambra, giada, nei quali il valore di esecuzione, o il valore delle perle, delle pietre ed altre sostanze, supera di almeno dieci volte il valore del metallo. L'accertamento delle predette condizioni si effettua sulla base delle relative fatturazioni o in caso di dubbio, e' affidato ad esperti debitamente riconosciuti a norma dell'articolo 12, comma 3, del decreto.
Nota all'art. 20: - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. L'art. 12 cosi' recita: "Art. 12. - 1. Non sono soggetti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo ma devono essere garantiti con le modalita' che saranno stabilite dal regolamento: a) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo; b) i semilavorati ed i lavori in metalli preziosi e loro leghe per odontoiatria; c) gli oggetti di antiquariato; d) i semilavorati e le loro leghe, oggetti e strumenti per uso industriale; e) gli strumenti ed apparecchi scientifici; f) le monete; g) le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca, che, in luogo del marchio di cui all'art. 8, saranno contrassegnati dal marchio speciale della Zecca medesima; h) gli oggetti usati in possesso delle aziende commerciali; i) i residui di lavorazione; j) le leghe saldanti a base argento, platino o palladio. 2. La prova di oggetto usato deve essere data dalla descrizione dell'oggetto riportata nel registro delle operazioni previsto dall'art. 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalla corrispondente fattura redatta dal commerciante acquirente. 3. L'autenticita' degli oggetti di antiquariato di cui alla lettera c) deve essere riconosciuta da esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti, presso le camere di commercio.".