Art. 20.
  1.   Gli   oggetti   che,  in  ragione  della  loro  delicatezza  o
complessita'  di forma, o per la presenza di perle, pietre preziose o
smalti,  non  consentono  l'impressione  del  marchio, possono essere
marchiati  dal  produttore,  ancora  prima  di  essere finiti, quando
risultano  ancora  allo  stato  grezzo e non sono stati montati nelle
loro diverse parti.
  2.  Il  marchio  di  identificazione e l'impronta del titolo legale
sono  impressi su di una parte principale dell'oggetto, e cioe' sulla
parte che risulta di peso o volume prevalente o che serve di supporto
principale  ad  altre  parti dell'oggetto stesso purche' tecnicamente
idoneo  alla  punzonatura, e' pero' ammesso che i bolli siano apposti
in  qualsiasi  altra  parte, se quella principale, per la presenza di
gemme  o  smalti,  risulta  chiaramente soggetta a danneggiamenti per
effetto dell'applicazione dei bolli stessi.
  3.  Il  marchio  di identificazione e l'impronta del titolo legale,
sugli  oggetti composti di piu' parti dello stesso metallo smontabili
manualmente,  sono  apposti  su ciascuna di tali parti, salvo il caso
che  queste  sono  di  peso inferiore a un grammo e risultano percio'
esenti  dalla marchiatura a norma dell'articolo 12 del decreto; fermo
restando l'obbligo della corrispondenza del titolo delle parti stesse
al titolo legale impresso su di uno di esse, unitamente al marchio di
identificazione.
  4.  Per  le catenine i bolli si applicano su anellini terminali che
risultano  tali  da  non  potersi  asportare senza deformazione delle
maglie contigue.
  5.  Per  gli oggetti che non consentono una diretta marchiatura, il
marchio  di  identificazione  e  l'indicazione del titolo legale sono
apposti su piastrina dello stesso metallo dell'oggetto, unita ad esso
mediante saldatura con tale metallo.
  6.  Lo  stesso  sistema  di  cui al comma 5 e' adottato per tutti i
lavori  aventi  particolare pregio artistico e per i gioielli recanti
perle  e  pietre  preziose  od altre sostanze pregiate quali corallo,
tartaruga,  ambra,  giada,  nei  quali  il valore di esecuzione, o il
valore  delle perle, delle pietre ed altre sostanze, supera di almeno
dieci  volte  il  valore  del  metallo. L'accertamento delle predette
condizioni  si  effettua  sulla base delle relative fatturazioni o in
caso  di  dubbio,  e'  affidato ad esperti debitamente riconosciuti a
norma dell'articolo 12, comma 3, del decreto.
 
                               Nota all'art. 20:
              - Il  decreto  legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
          disciplina  dei  titoli e dei marchi di identificazione dei
          metalli  preziosi,  in  attuazione dell'art. 42 della legge
                24 aprile 1998, n. 128. L'art. 12 cosi' recita:
              "Art.  12.  -  1.  Non  sono  soggetti  all'obbligo del
          marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo ma
          devono  essere  garantiti  con  le  modalita'  che  saranno
                          stabilite dal regolamento:
                   a) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo;
                b) i  semilavorati  ed i lavori in metalli preziosi e
                         loro leghe per odontoiatria;
                          c)  gli oggetti di antiquariato;
                d) i   semilavorati   e  le  loro  leghe,  oggetti  e
                        strumenti per uso industriale;
                     e) gli strumenti ed apparecchi scientifici;
                                    f) le monete;
                g)    le   medaglie  e  gli  altri  oggetti  preziosi
          fabbricati  dalla  Zecca,  che, in luogo del marchio di cui
          all'art.  8,  saranno  contrassegnati  dal marchio speciale
                             della Zecca medesima;
                h)   gli  oggetti  usati  in  possesso  delle aziende
                                 commerciali;
                            i)  i residui di lavorazione;
                j)   le  leghe  saldanti  a  base  argento, platino o
                                   palladio.
              2.  La  prova  di  oggetto usato deve essere data dalla
          descrizione   dell'oggetto  riportata  nel  registro  delle
          operazioni  previsto  dall'art.  128  del testo unico delle
          leggi  di  pubblica  sicurezza, approvato con regio decreto
          18 giugno  1931,  n.  773,  e  dalla corrispondente fattura
                     redatta dal commerciante acquirente.
              3.  L'autenticita' degli oggetti di antiquariato di cui
          alla  lettera  c)  deve  essere  riconosciuta  da  esperti,
          iscritti  nei  ruoli  dei periti e degli esperti, presso le
                            camere di commercio.".