Art. 21.
  1.  Nelle  casse  da  orologio  il  marchio  di  identificazione  e
l'indicazione  del titolo legale si applicano soltanto sul fondello e
non  sulla  "lunetta"  (cerchietto  porta  vetro)  e  sulla "carrure"
(contorno  porta movimento); i bolli sono applicati anche all'interno
del   predetto  fondello,  a  condizione  che  questo  sia  apribile,
agevolmente  senza  danno, per ogni possibile controllo. Le parti non
marchiate  sono  allo  stesso  titolo  del  fondello  e  si intendono
garantite dalla indicazione apposta su questo.
  2. I braccialetti ed ogni altro complemento o ornamento accessorio,
applicato  agli  orologi,  sono considerati a tutti gli effetti parti
staccabili e sono sottoposti a specifica marchiatura.