Art. 21. 1. Nelle casse da orologio il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale si applicano soltanto sul fondello e non sulla "lunetta" (cerchietto porta vetro) e sulla "carrure" (contorno porta movimento); i bolli sono applicati anche all'interno del predetto fondello, a condizione che questo sia apribile, agevolmente senza danno, per ogni possibile controllo. Le parti non marchiate sono allo stesso titolo del fondello e si intendono garantite dalla indicazione apposta su questo. 2. I braccialetti ed ogni altro complemento o ornamento accessorio, applicato agli orologi, sono considerati a tutti gli effetti parti staccabili e sono sottoposti a specifica marchiatura.