Art. 22.
  1.  Gli  oggetti  di  fabbricazione  mista  di  due  o piu' metalli
preziosi  portano  l'indicazione  del  titolo su ciascuno dei metalli
componenti,  in  tutti  i  casi in cui ciascuno di questi, se di peso
superiore  a  un grammo, costituisce una parte nettamente distinta da
ogni  altra parte dell'oggetto e risulta tecnicamente atta a ricevere
l'impronta.
  2.  Le  impronte  del  marchio  di identificazione e del titolo del
metallo  prezioso  di peso prevalente sono apposte su quest'ultimo in
tutti gli altri casi, ed in particolare:
    a) negli  oggetti  nei  quali  i  diversi  metalli pur risultando
distinguibili  l'uno dall'altro, sono intimamente combinati tra loro,
per motivi artistici o per esigenze di natura tecnica;
    b) negli  oggetti  nei  quali  i  metalli  di maggior pregio sono
inseriti, per incastonatura od intarsi, nel corpo del metallo di peso
prevalente;
    c) nelle casse da orologio (fondello).