Art. 22. 1. Gli oggetti di fabbricazione mista di due o piu' metalli preziosi portano l'indicazione del titolo su ciascuno dei metalli componenti, in tutti i casi in cui ciascuno di questi, se di peso superiore a un grammo, costituisce una parte nettamente distinta da ogni altra parte dell'oggetto e risulta tecnicamente atta a ricevere l'impronta. 2. Le impronte del marchio di identificazione e del titolo del metallo prezioso di peso prevalente sono apposte su quest'ultimo in tutti gli altri casi, ed in particolare: a) negli oggetti nei quali i diversi metalli pur risultando distinguibili l'uno dall'altro, sono intimamente combinati tra loro, per motivi artistici o per esigenze di natura tecnica; b) negli oggetti nei quali i metalli di maggior pregio sono inseriti, per incastonatura od intarsi, nel corpo del metallo di peso prevalente; c) nelle casse da orologio (fondello).