Art. 23. 
  1. L'obbligo della garanzia del titolo,  per  gli  oggetti  che,  a
norma dell'articolo 12 del  decreto,  sono  esenti  dall'obbligo  del
marchio di identificazione e della indicazione del  titolo  e  per  i
quali lo stesso decreto non prescrive specifiche  norme,  si  adempie
all'atto in cui gli oggetti sono ceduti in vendita, con  le  seguenti
modalita': 
    a) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo di cui all'articolo
12, comma 1, lettera a), del  decreto,  all'atto  della  vendita  dal
produttore o importatore all'acquirente sono contenuti  in  involucri
debitamente  sigillati  con  l'osservanza  delle  modalita'  indicate
dall'articolo  19.  Una  descrizione  dettagliata  o  sommaria  degli
oggetti contenuti nell'involucro e' ripetuta sull'involucro stesso. I
dettaglianti conservano il documento,  l'involucro  e  gli  eventuali
sigilli di cui all'articolo 19 fino ad esaurimento della merce; 
    b) i semilavorati, le leghe e i lavori per odontoiatria o per uso
industriale, gli  strumenti  ed  apparecchi  per  uso  industriale  o
scientifico, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), d)  ed  e),
del decreto, sono accompagnati, ad ogni passaggio dal  produttore  od
importatore al grossista o dettagliante, e da questi al  consumatore,
da un documento su cui e'  indicato  il  titolo  reale  dello  stesso
oggetto, o delle parti di esso costituite da  metallo  prezioso,  che
puo' essere diverso dai titoli legali previsti dal  decreto.  Per  le
leghe  contenenti  in  proporzioni  dichiarate  due  o  piu'  metalli
preziosi, e' indicato il titolo di ciascuno di questi; 
    c) gli oggetti di antiquariato sono accompagnati  da  fattura  di
acquisto  o  da  certificato  redatto   e   sottoscritto   ai   sensi
dell'articolo 12, comma 3, del decreto, controfirmato  e  datato  dal
venditore; 
    d) gli oggetti usati non aventi pregio di antichita' pervenuti ad
aziende commerciali in epoche  successive  a  quella  di  entrata  in
vigore della cessata legge 30 gennaio 1968, n. 46, per  essere  posti
nuovamente in commercio sono gia' provvisti dei marchi  di  cui  alla
cessata legge 5 febbraio 1934, n. 305. Essi, inoltre, all'atto  della
vendita, sono accompagnati da regolare fattura, sulla  quale  risulta
trascritta la descrizione dell'oggetto stesso, quale essa fu  redatta
sul  registro  delle  operazioni  dell'azienda,  all'epoca   in   cui
l'oggetto fu acquistato; 
    e) i residui di lavorazione di  cui  all'articolo  12,  comma  1,
lettera i),  del  decreto,  quando  sono  ceduti  a  terzi  e  quando
provengono da materie prime di titolo omogeneo, sono venduti  con  le
stesse norme previste dal precedente articolo 19; 
    f) i residui di lavorazione provenienti da  materie  prime  o  da
operazioni  tecnologiche  eterogenee  ed  in  genere  gli  scarti  di
lavorazione,  le  ceneri  e  le  spazzature  di   laboratorio,   sono
accompagnati da dichiarazioni attestanti che si tratta  di  "residui"
del tutto privi di ogni garanzia sulla loro composizione e sul titolo
dei metalli preziosi ivi contenuti; 
    g) le leghe saldanti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l),
del decreto sono parimenti vendute con le norme di  cui  all'articolo
19.  Quando  e'  richiesto  da   esigenze   commerciali   e   risulta
tecnicamente possibile, le dette leghe sono fornite senza  involucro,
a condizione che rechino l'indicazione del marchio di identificazione
e del titolo. 
  2. Per leghe saldanti a base di argento si intendono quelle il  cui
contenuto di detto metallo e' tale  da  consentirne  l'impiego  nella
produzione argentiera. Le leghe cosiddette "da saldatura ad  argento"
usate per la saldatura dei metalli comuni sono vendute  come  metallo
non prezioso. 
 
                               Note all'art. 23:
              - Il  decreto  legislativo 22 maggio 1999. n. 251, reca
          disciplina  dei  titoli e dei marchi di identificazione dei
          metalli  preziosi,  in  attuazione dell'art. 42 della legge
                            24 aprile 1998, n. 128.
                      - Per l'art. 12 vedi note all'art. 20.
              - La  legge 30 gennaio 1968, n. 46, reca disciplina dei
          titoli   e   dei  marchi  di  identificazione  dei  metalli
                                   preziosi.
              - La legge 5 febbraio 1934, n. 305, reca disciplina dei
                         titoli dei metalli preziosi.