Art. 23. 1. L'obbligo della garanzia del titolo, per gli oggetti che, a norma dell'articolo 12 del decreto, sono esenti dall'obbligo del marchio di identificazione e della indicazione del titolo e per i quali lo stesso decreto non prescrive specifiche norme, si adempie all'atto in cui gli oggetti sono ceduti in vendita, con le seguenti modalita': a) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto, all'atto della vendita dal produttore o importatore all'acquirente sono contenuti in involucri debitamente sigillati con l'osservanza delle modalita' indicate dall'articolo 19. Una descrizione dettagliata o sommaria degli oggetti contenuti nell'involucro e' ripetuta sull'involucro stesso. I dettaglianti conservano il documento, l'involucro e gli eventuali sigilli di cui all'articolo 19 fino ad esaurimento della merce; b) i semilavorati, le leghe e i lavori per odontoiatria o per uso industriale, gli strumenti ed apparecchi per uso industriale o scientifico, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto, sono accompagnati, ad ogni passaggio dal produttore od importatore al grossista o dettagliante, e da questi al consumatore, da un documento su cui e' indicato il titolo reale dello stesso oggetto, o delle parti di esso costituite da metallo prezioso, che puo' essere diverso dai titoli legali previsti dal decreto. Per le leghe contenenti in proporzioni dichiarate due o piu' metalli preziosi, e' indicato il titolo di ciascuno di questi; c) gli oggetti di antiquariato sono accompagnati da fattura di acquisto o da certificato redatto e sottoscritto ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto, controfirmato e datato dal venditore; d) gli oggetti usati non aventi pregio di antichita' pervenuti ad aziende commerciali in epoche successive a quella di entrata in vigore della cessata legge 30 gennaio 1968, n. 46, per essere posti nuovamente in commercio sono gia' provvisti dei marchi di cui alla cessata legge 5 febbraio 1934, n. 305. Essi, inoltre, all'atto della vendita, sono accompagnati da regolare fattura, sulla quale risulta trascritta la descrizione dell'oggetto stesso, quale essa fu redatta sul registro delle operazioni dell'azienda, all'epoca in cui l'oggetto fu acquistato; e) i residui di lavorazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto, quando sono ceduti a terzi e quando provengono da materie prime di titolo omogeneo, sono venduti con le stesse norme previste dal precedente articolo 19; f) i residui di lavorazione provenienti da materie prime o da operazioni tecnologiche eterogenee ed in genere gli scarti di lavorazione, le ceneri e le spazzature di laboratorio, sono accompagnati da dichiarazioni attestanti che si tratta di "residui" del tutto privi di ogni garanzia sulla loro composizione e sul titolo dei metalli preziosi ivi contenuti; g) le leghe saldanti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto sono parimenti vendute con le norme di cui all'articolo 19. Quando e' richiesto da esigenze commerciali e risulta tecnicamente possibile, le dette leghe sono fornite senza involucro, a condizione che rechino l'indicazione del marchio di identificazione e del titolo. 2. Per leghe saldanti a base di argento si intendono quelle il cui contenuto di detto metallo e' tale da consentirne l'impiego nella produzione argentiera. Le leghe cosiddette "da saldatura ad argento" usate per la saldatura dei metalli comuni sono vendute come metallo non prezioso.
Note all'art. 23: - Il decreto legislativo 22 maggio 1999. n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. - Per l'art. 12 vedi note all'art. 20. - La legge 30 gennaio 1968, n. 46, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. - La legge 5 febbraio 1934, n. 305, reca disciplina dei titoli dei metalli preziosi.