Art. 24.
  1.  L'esonero  dell'apposizione  del  marchio  di identificazione e
della  indicazione  del  titolo,  di  cui  all'articolo  12, comma 1,
lettera  f),  del  decreto,  si  intende esclusivamente concesso alle
monete  coniate  dall'Istituto  Poligrafico e Zecca dello Stato e dai
corrispondenti  Istituti  esteri,  che  hanno corso legale, e che, se
fuori corso, risultano sempre emesse dagli Istituti stessi.
  2. L'applicazione del marchio d'identificazione e della indicazione
del  titolo  e'  obbligatoria quando le monete di cui al comma 1 sono
riprodotte  al  di  fuori  degli  Istituti  di  Stato  che le abbiano
legittimamente   emesse,   anche   se   tale   riproduzione   risulta
autorizzata.
  3. L'obbligo di cui al comma 2 incombe, in ogni caso, ai produttori
ed  importatori  di  medaglie  commemorative o di gettoni premio e di
pseudo monetazioni di qualsiasi natura.
 
                               Note all'art. 24:
              - Il  decreto  legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
          disciplina  dei  titoli e dei marchi di identificazione dei
          metalli  preziosi,  in  attuazione dell'art. 42 della legge
                            24 aprile 1998, n. 128.
                      - Per l'art. 12 vedi note all'art. 20.