Art. 24. 1. L'esonero dell'apposizione del marchio di identificazione e della indicazione del titolo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), del decreto, si intende esclusivamente concesso alle monete coniate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e dai corrispondenti Istituti esteri, che hanno corso legale, e che, se fuori corso, risultano sempre emesse dagli Istituti stessi. 2. L'applicazione del marchio d'identificazione e della indicazione del titolo e' obbligatoria quando le monete di cui al comma 1 sono riprodotte al di fuori degli Istituti di Stato che le abbiano legittimamente emesse, anche se tale riproduzione risulta autorizzata. 3. L'obbligo di cui al comma 2 incombe, in ogni caso, ai produttori ed importatori di medaglie commemorative o di gettoni premio e di pseudo monetazioni di qualsiasi natura.
Note all'art. 24: - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. - Per l'art. 12 vedi note all'art. 20.