Art. 25. 
  1. Gli oggetti destinati ad essere  esportati  fuori  dello  Spazio
economico europeo sono prodotti senza il marchio di identificazione. 
  2. Gli oggetti destinati ad essere commercializzati nei Paesi dello
Spazio economico europeo possono, altresi', essere prodotti senza  il
marchio di identificazione, sempreche' rispettino  le  norme  vigenti
nel Paese di destinazione. 
  3. Il produttore e' pero' soggetto a tutte le norme  di  legge  per
quanto concerne la corrispondenza del titolo reale degli  oggetti  di
cui ai commi 1 e 2, al titolo indicato. 
  4.  E'  consentita  l'apposizione  di  eventuali  marchi  speciali,
richiesti dagli importatori stranieri. 
  5.  Per  gli  oggetti  che  all'atto  dell'esportazione   o   della
commercializzazione nello Spazio economico europeo sono  regolarmente
provvisti del marchio di  identificazione  e  della  indicazione  del
titolo legale l'esportatore e' tenuto,  a  tutti  gli  effetti,  alla
osservanza degli obblighi di legge. 
  6. Gli oggetti da  esportare  verso  Paesi  con  i  quali  sussiste
l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto,  sono  muniti,
obbligatoriamente,   del   marchio   di    identificazione    nonche'
dell'impronta del titolo legale, ovvero della indicazione di uno  dei
titoli considerati legali nel Paese di destinazione. 
  7. Gli oggetti di cui ai commi da 1 a 6 sono posti in vendita anche
nel territorio della Repubblica italiana alle seguenti condizioni: 
    a) conformita' delle caratteristiche  costruttive  di  essi  alle
norme di legge e alle prescrizioni del presente regolamento; 
    b) applicazione del marchio e dell'impronta  del  titolo  legale,
seguendo per quest'ultimo le  prescrizioni  di  cui  all'articolo  4,
commi 1 e 2; 
    c) cancellazione di qualsiasi eventuale impronta  di  marchio  od
impronta di titolo, diversa da quelle legali, che e' stata apposta ai
fini dell'esportazione. 
  8. Gli oggetti il cui titolo reale e' inferiore al piu'  basso  dei
titoli legali previsti dalla  legge,  se  non  sono  esportati,  sono
venduti come oggetti di metallo non prezioso. 
 
                               Note all'art. 25:
              - Il  decreto  legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
          disciplina  dei  titoli e dei marchi di identificazione dei
          metalli  preziosi,  in  attuazione dell'art. 42 della legge
           24 aprile 1998, n. 128. L'art. 5, comma 3, cosi' recita:
              "3.  Gli  oggetti  in  metallo prezioso, quando rechino
          gia'  l'impronta  del  marchio  di responsabilita' previsto
          dalla  normativa  di  uno  Stato  estero  non  appartenente
          all'Unione  europea  o  allo  Spazio economico europeo, nel
          quale  tale marchio sia obbligatorio e garantisca il titolo
          del  metallo, e che sia depositato in Italia o nello Spazio
          economico   europeo,  possono  non  recare  il  marchio  di
          identificazione  dell'importatore, allorche' risulti che lo
          Stato  estero  di  provenienza  accordi analogo trattamento
          agli  oggetti  fabbricati  in  Italia e in esso importati e
          sempreche'   i   titoli   garantiti   ufficialmente   siano
          corrispondenti  o  superiori a quelli previsti dal presente
                                  decreto.".