Art. 25. 1. Gli oggetti destinati ad essere esportati fuori dello Spazio economico europeo sono prodotti senza il marchio di identificazione. 2. Gli oggetti destinati ad essere commercializzati nei Paesi dello Spazio economico europeo possono, altresi', essere prodotti senza il marchio di identificazione, sempreche' rispettino le norme vigenti nel Paese di destinazione. 3. Il produttore e' pero' soggetto a tutte le norme di legge per quanto concerne la corrispondenza del titolo reale degli oggetti di cui ai commi 1 e 2, al titolo indicato. 4. E' consentita l'apposizione di eventuali marchi speciali, richiesti dagli importatori stranieri. 5. Per gli oggetti che all'atto dell'esportazione o della commercializzazione nello Spazio economico europeo sono regolarmente provvisti del marchio di identificazione e della indicazione del titolo legale l'esportatore e' tenuto, a tutti gli effetti, alla osservanza degli obblighi di legge. 6. Gli oggetti da esportare verso Paesi con i quali sussiste l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto, sono muniti, obbligatoriamente, del marchio di identificazione nonche' dell'impronta del titolo legale, ovvero della indicazione di uno dei titoli considerati legali nel Paese di destinazione. 7. Gli oggetti di cui ai commi da 1 a 6 sono posti in vendita anche nel territorio della Repubblica italiana alle seguenti condizioni: a) conformita' delle caratteristiche costruttive di essi alle norme di legge e alle prescrizioni del presente regolamento; b) applicazione del marchio e dell'impronta del titolo legale, seguendo per quest'ultimo le prescrizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2; c) cancellazione di qualsiasi eventuale impronta di marchio od impronta di titolo, diversa da quelle legali, che e' stata apposta ai fini dell'esportazione. 8. Gli oggetti il cui titolo reale e' inferiore al piu' basso dei titoli legali previsti dalla legge, se non sono esportati, sono venduti come oggetti di metallo non prezioso.
Note all'art. 25: - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. L'art. 5, comma 3, cosi' recita: "3. Gli oggetti in metallo prezioso, quando rechino gia' l'impronta del marchio di responsabilita' previsto dalla normativa di uno Stato estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, nel quale tale marchio sia obbligatorio e garantisca il titolo del metallo, e che sia depositato in Italia o nello Spazio economico europeo, possono non recare il marchio di identificazione dell'importatore, allorche' risulti che lo Stato estero di provenienza accordi analogo trattamento agli oggetti fabbricati in Italia e in esso importati e sempreche' i titoli garantiti ufficialmente siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dal presente decreto.".