Art. 26.
  1.  Il  marchio  di  identificazione  e' assegnato alle aziende che
esercitano una o piu' delle seguenti attivita':
    a) vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie
prime o semilavorati;
    b) fabbricazione  di  prodotti  finiti in metalli preziosi o loro
leghe;
    c) importazione  di  materie  prime  o semilavorati o di prodotti
finiti in metalli preziosi o loro leghe.
  2.  Ai sensi del comma 1, lettera b), il marchio di identificazione
e'  anche assegnato, a domanda, a quelle aziende commerciali che, pur
esercitando  come  attivita' principale la vendita di prodotti finiti
di  fabbricazione altrui, risultano dotate di un proprio laboratorio,
idoneo   alla  fabbricazione  di  oggetti  in  metalli  preziosi.  La
concessione  e'  subordinata  all'accertamento  di tale requisito, da
effettuarsi   a  spese  dell'azienda  interessata,  dalla  camera  di
commercio competente per territorio.