Art. 27. 1. La domanda di iscrizione al registro e' presentata alla camera di commercio, industria e artigianato della provincia ove l'azienda richiedente ha la propria sede legale. 2. Detta domanda contiene le seguenti indicazioni: a) la denominazione dell'azienda e la sua sede legale; b) le generalita' del titolare della licenza, ove prevista, di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e la sua posizione in seno all'azienda. Nel caso di ditte individuali o di imprese artigiane, le generalita' del titolare della ditta o dell'impresa medesima; c) l'attivita' o le attivita' esercitate dall'azienda, ai sensi dell'articolo 26; d) il numero e l'ubicazione delle eventuali altre sedi dell'azienda (filiali, stabilimenti) anche se situate in altre province, nelle quali sono svolte le stesse attivita'. 3. Alla domanda sono allegate: a) copia della licenza di pubblica sicurezza, di cui al comma 2, lettera b); b) ricevuta di avvenuto pagamento dei diritti di saggio e marchio previsti all'articolo 7 del decreto. 4. Per le aziende industriali, la documentazione da allegare alla domanda di concessione del marchio e' corredata da una autocertificazione sulla quale e' indicato, per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, del decreto, il numero dei dipendenti dell'azienda stessa. 5. In detto numero sono inclusi tutti i prestatori di lavoro subordinato dell'azienda, indipendentemente dalle rispettive qualifiche, operai, impiegati, dirigenti amministrativi o tecnici, e dal loro eventuale impiego in settori dell'impresa anche non direttamente connessi con la lavorazione dei metalli preziosi.
Note all'art. 27: - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, reca approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L'art. 127, cosi' recita: "Art. 127 (art. 128 testo unico 1926). - I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del questore. Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli. La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui e' stata rilasciata. Essa e' valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in localita' diverse. L'obbligo della licenza spetta, oltreche' ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualita', mediante certificato rilasciato dall'autorita' politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorita' consolare italiana.". - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. - Per l'art. 7 vedi note all'art. 1.