Art. 27.
  1.  La  domanda di iscrizione al registro e' presentata alla camera
di  commercio,  industria e artigianato della provincia ove l'azienda
richiedente ha la propria sede legale.
  2. Detta domanda contiene le seguenti indicazioni:
    a) la denominazione dell'azienda e la sua sede legale;
    b) le  generalita'  del  titolare della licenza, ove prevista, di
cui  all'articolo  127  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza  di  cui  al  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e la sua
posizione  in  seno  all'azienda.  Nel caso di ditte individuali o di
imprese   artigiane,  le  generalita'  del  titolare  della  ditta  o
dell'impresa medesima;
    c) l'attivita'  o  le attivita' esercitate dall'azienda, ai sensi
dell'articolo 26;
    d) il   numero   e   l'ubicazione   delle  eventuali  altre  sedi
dell'azienda  (filiali,  stabilimenti)  anche  se  situate  in  altre
province, nelle quali sono svolte le stesse attivita'.
  3. Alla domanda sono allegate:
    a) copia  della licenza di pubblica sicurezza, di cui al comma 2,
lettera b);
    b) ricevuta di avvenuto pagamento dei diritti di saggio e marchio
previsti all'articolo 7 del decreto.
  4.  Per  le aziende industriali, la documentazione da allegare alla
domanda   di   concessione   del   marchio   e'   corredata   da  una
autocertificazione   sulla   quale   e'  indicato,  per  gli  effetti
dell'articolo  7,  comma  1,  del  decreto,  il numero dei dipendenti
dell'azienda stessa.
  5.  In  detto  numero  sono  inclusi  tutti  i prestatori di lavoro
subordinato    dell'azienda,   indipendentemente   dalle   rispettive
qualifiche,  operai, impiegati, dirigenti amministrativi o tecnici, e
dal   loro  eventuale  impiego  in  settori  dell'impresa  anche  non
direttamente connessi con la lavorazione dei metalli preziosi.
 
                               Note all'art. 27:
              - Il   regio  decreto  18 giugno  1931,  n.  773,  reca
          approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
                     sicurezza. L'art. 127, cosi' recita:
              "Art. 127 (art. 128 testo unico 1926). - I fabbricanti,
          i  commercianti,  i  mediatori  di  oggetti preziosi, hanno
                 l'obbligo di munirsi di licenza del questore.
              Chi  domanda la licenza deve provare d'essere iscritto,
          per  l'industria  o  il  commercio di oggetti preziosi, nei
          ruoli  della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle
          tasse  di  esercizio  e rivendita ovvero deve dimostrare il
          motivo  della  mancata iscrizione in tali ruoli. La licenza
          dura   fino  al  31 dicembre  dell'anno  in  cui  e'  stata
                                  rilasciata.
              Essa  e'  valida  per  tutti gli esercizi di vendita di
          oggetti  preziosi appartenenti alla medesima persona o alla
           medesima ditta, anche se si trovino in localita' diverse.
              L'obbligo    della   licenza   spetta,   oltreche'   ai
          commercianti,   fabbricanti  ed  esercenti  stranieri,  che
          intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli
          oggetti   da   essi   importati,   anche  ai  loro  agenti,
          rappresentanti,  commessi  viaggiatori  e piazzisti. Questi
          debbono  provare  la  loro  qualita',  mediante certificato
          rilasciato dall'autorita' politica del luogo ove ha sede la
              ditta, vistato dall'autorita' consolare italiana.".
              -  Il  decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
          disciplina  dei  titoli e dei marchi di identificazione dei
          metalli  preziosi,  in  attuazione dell'art. 42 della legge
                            24 aprile 1998, n. 128.
                       - Per l'art. 7 vedi note all'art. 1.