Art. 28.
  1. Il registro contiene le seguenti indicazioni:
    a) numero d'iscrizione nel registro delle imprese;
    b) data di ricevimento della domanda di iscrizione;
    c) denominazione e sede legale dell'impresa;
    d) ubicazione  delle  eventuali altre sedi dell'azienda (filiali,
stabilimenti), anche se situate in altre province;
    e) attivita' esercitate dall'azienda, ai sensi dell'articolo 26;
    f) numero   e  data  d'iscrizione  nel  registro  delle  ditte  o
nell'albo delle imprese artigiane;
    g) numero   e   data  della  licenza,  ove  prevista,  rilasciata
dall'autorita'  di pubblica sicurezza, generalita' del titolare della
licenza stessa e sua posizione in seno all'azienda;
    h) la   riproduzione   degli  eventuali  marchi  tradizionali  di
fabbrica,  o  sigle  particolari, consentiti ai sensi dell'articolo 9
del decreto e depositati nei modi di cui all'articolo 33;
    i) numero caratteristico del marchio d'identificazione, assegnato
dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro
due mesi dalla data di presentazione della domanda di concessione del
marchio stesso;
    l) l'indicazione   dell'eventuale   laboratorio  o  organismo  di
certificazione  presso  cui  l'azienda  ha  chiesto la certificazione
aggiuntiva  ai sensi dell'articolo 19 del decreto, e l'eventuale logo
concesso  alla  stessa  azienda secondo quanto stabilito all'articolo
53.
  2.  Il  suddetto  registro dei fabbricanti ed importatori comprende
tutti gli assegnatari dei marchi di identificazione.
  3.   La   consultazione   del  registro  da  parte  della  pubblica
amministrazione e' gratuita.
 
                               Note all'art. 28:
              - Il  decreto  legislativo  22 maggio  1999  n  2l reca
          disciplina  dei  titoli e dei marchi di identificazione dei
          metalli  preziosi,  in  attuazione dell'art. 42 della legge
                            24 aprile 1998, n. 128.
                       - Per l'art. 9 vedi note all'art. 15.
                       - Per l'art. 19 vedi note all'art. 1.