Art. 28. 1. Il registro contiene le seguenti indicazioni: a) numero d'iscrizione nel registro delle imprese; b) data di ricevimento della domanda di iscrizione; c) denominazione e sede legale dell'impresa; d) ubicazione delle eventuali altre sedi dell'azienda (filiali, stabilimenti), anche se situate in altre province; e) attivita' esercitate dall'azienda, ai sensi dell'articolo 26; f) numero e data d'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo delle imprese artigiane; g) numero e data della licenza, ove prevista, rilasciata dall'autorita' di pubblica sicurezza, generalita' del titolare della licenza stessa e sua posizione in seno all'azienda; h) la riproduzione degli eventuali marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, consentiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto e depositati nei modi di cui all'articolo 33; i) numero caratteristico del marchio d'identificazione, assegnato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro due mesi dalla data di presentazione della domanda di concessione del marchio stesso; l) l'indicazione dell'eventuale laboratorio o organismo di certificazione presso cui l'azienda ha chiesto la certificazione aggiuntiva ai sensi dell'articolo 19 del decreto, e l'eventuale logo concesso alla stessa azienda secondo quanto stabilito all'articolo 53. 2. Il suddetto registro dei fabbricanti ed importatori comprende tutti gli assegnatari dei marchi di identificazione. 3. La consultazione del registro da parte della pubblica amministrazione e' gratuita.
Note all'art. 28: - Il decreto legislativo 22 maggio 1999 n 2l reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. - Per l'art. 9 vedi note all'art. 15. - Per l'art. 19 vedi note all'art. 1.