Art. 29.
  1.   Il   numero   caratteristico  da  riprodurre  sul  marchio  di
identificazione,  e'  assegnato alle imprese richiedenti, nell'ordine
di  ricevimento  delle rispettive domande di concessione, rispettando
la pregressa numerazione.
  2.  La numerazione prosegue nell'ambito di ciascuna provincia senza
soluzione di continuita'.
  3.  Il  numero  caratteristico  dei  marchi  per  qualsiasi  motivo
scaduti, ritirati o annullati non e' piu' attribuito.
  4.  Eccezioni  al  disposto  di  cui  al  comma  3  sono  fatte con
provvedimento  della camera di commercio competente, per quelle ditte
cui  il  marchio e' stato ritirato ai sensi dell'articolo 7, comma 4,
del  decreto  e  che,  all'atto della eventuale ripresa della propria
attivita' e della presentazione della nuova domanda di iscrizione nel
registro  e  di  concessione  del  marchio, richiedono l'attribuzione
dello stesso numero precedentemente posseduto.
  5.  Dei  marchi  di  identificazione  comunque  scaduti, ritirati o
annullati,  e di quelli eventualmente riattribuiti ai sensi del comma
4, viene data cronologicamente notizia nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  6.  Sulla  stessa Gazzetta Ufficiale e' data altresi' notizia degli
eventuali  smarrimenti  o  furti  di  punzoni  recanti l'impronta del
marchio di identificazione.
  7.   La   denuncia   di   tali   smarrimenti   o   furti  e'  fatta
dall'interessato alla camera di commercio entro quarantotto ore.
  8.  Il  segretario generale della camera di commercio competente ha
facolta'  di  disporre,  che  all'azienda  che ha smarrito uno o piu'
punzoni  e'  assegnato  un  nuovo  numero  caratteristico di marchio,
quando risulta accertato l'uso abusivo dei punzoni smarriti.
  9.  I punzoni dei marchi comunque scaduti; ritirati od annullati, e
quelli  resi  inservibili dall'uso, sono riconsegnati alla competente
camera di commercio, che ne prende debita nota e ne rilascia ricevuta
all'interessato, dopo averne accertata l'autenticita'.
  10.  La  deformazione  dei  punzoni di cui al comma 9 e' effettuata
dalla stessa camera di commercio almeno ogni sei mesi ed e' parimenti
registrata.
 
                               Note all'art. 29:
              - Il  decreto  legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
          disciplina  dei  titoli e dei marchi di identificazione dei
          metalli  preziosi,  in  attuazione dell'art. 42 della legge
                            24 aprile 1998, n. 128.
                  - Per l'art. 7, comma 4, vedi note all'art. 1.