Art. 3.
  1.  In  sede  di  controllo  del  titolo,  si considera garantito a
fusione il titolo della materia prima o dell'oggetto, determinato con
l'osservanza dei metodi di analisi e con le modalita' di prelievo dei
campioni  di  analisi di cui agli articoli 7 e seguenti, tenuto conto
delle eventuali tolleranze sul titolo nominale e degli errori ammessi
in sede di analisi.