Art. 30. 
  1. Il marchio di identificazione e'  assegnato  all'impresa,  e  ad
essa rimane attribuito indipendentemente dalle  eventuali  variazioni
delle persone fisiche titolari della  relativa  licenza  di  pubblica
sicurezza, ove richiesta. 
  2. Il trasferimento di proprieta', per atto tra vivi o a  causa  di
morte, dell'impresa che produce oggetti in metallo prezioso comporta,
altresi',  il  trasferimento  a   chi   subentra   del   marchio   di
identificazione, sempreche' il subentrante continui l'esercizio della
medesima  attivita',  sia  in  possesso  della  licenza  di  pubblica
sicurezza, ove richiesta, e comunichi alla camera di commercio i dati
di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a), b) e  d),  del  presente
regolamento entro il termine di trenta giorni. 
  3. Entro il medesimo  termine  l'impresa  segnala  alla  camera  di
commercio competente anche le variazioni di cui al comma 1. 
  4. Alle imprese che svolgono la propria attivita' in  piu'  sedi  o
stabilimenti, e' assegnato un unico marchio.