Art. 30. 1. Il marchio di identificazione e' assegnato all'impresa, e ad essa rimane attribuito indipendentemente dalle eventuali variazioni delle persone fisiche titolari della relativa licenza di pubblica sicurezza, ove richiesta. 2. Il trasferimento di proprieta', per atto tra vivi o a causa di morte, dell'impresa che produce oggetti in metallo prezioso comporta, altresi', il trasferimento a chi subentra del marchio di identificazione, sempreche' il subentrante continui l'esercizio della medesima attivita', sia in possesso della licenza di pubblica sicurezza, ove richiesta, e comunichi alla camera di commercio i dati di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a), b) e d), del presente regolamento entro il termine di trenta giorni. 3. Entro il medesimo termine l'impresa segnala alla camera di commercio competente anche le variazioni di cui al comma 1. 4. Alle imprese che svolgono la propria attivita' in piu' sedi o stabilimenti, e' assegnato un unico marchio.