Art. 31.
  1.  All'atto  di  accoglimento  della  domanda  di  concessione del
marchio  di identificazione la camera di commercio riscuote i diritti
di saggio e marchio.
  2. Le imprese artigiane che perdono i requisiti di cui alla legge 5
agosto  1985,  n.  443,  sono  tenute  ad  effettuare  un  versamento
integrativo  per il raggiungimento dell'importo del diritto di saggio
e marchio stabilito per le aziende industriali.
  3.  Ai  fini  di  cui  al  comma  2 la camera di commercio notifica
all'impresa  l'obbligo  di  effettuare  il  versamento  predetto e di
munirsi della licenza di pubblica sicurezza.
  4.  I  diritti  di  saggio  e  marchio,  le  indennita' di mora e i
versamenti  integrativi sono versati alle camere di commercio secondo
modalita' stabilite dalle stesse.
  5.  All'atto  del pagamento del diritto relativo al rinnovo annuale
del  marchio  da  effettuare  ai  sensi dell'articolo 7, comma 2, del
decreto,   le   aziende   industriali   producono,   aggiornata,   la
dichiarazione di cui all'articolo 27.
 
                               Note all'art. 31:
              - La  legge 5 agosto 1985, n. 443 reca disposizioni per
                                l'artigianato.
              - Il  decreto  legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
          disciplina  dei  titoli e dei marchi di identificazione dei
          metalli  preziosi,  in  attuazione dell'art. 42 della legge
                            24 aprile 1998, n. 128.
                       - Per l'art. 7 vedi note all'art. 1.