Art. 32.
  1.  Oltre  che  per  il caso previsto dall'articolo 7, comma 4, del
decreto,  si  procede  al ritiro del marchio e alla cancellazione dal
registro,  per  decadenza  della licenza, di cui all'articolo 127 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773.
 
                               Note all'art. 32:
              - Il  decreto  legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
          disciplina  dei  titoli e dei marchi di identificazione dei
          metalli  preziosi,  in  attuazione dell'art. 42 della legge
                            24aprile 1998, n. 128.
                       - Per l'art. 7 vedi note all'art. 1.
              - Per  l'art.  127  del  testo  unico  delle  leggi  di
                   pubblica sicurezza vedi note all'art. 27.