Art. 32. 1. Oltre che per il caso previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto, si procede al ritiro del marchio e alla cancellazione dal registro, per decadenza della licenza, di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Note all'art. 32: - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24aprile 1998, n. 128. - Per l'art. 7 vedi note all'art. 1. - Per l'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza vedi note all'art. 27.