Art. 33. 
  1. I produttori che  intendono  avvalersi  della  facolta'  di  cui
all'articolo 9 del decreto, di apporre, in  aggiunta  al  marchio  di
identificazione,  il  proprio  marchio  tradizionale   di   fabbrica,
presentano formale dichiarazione alla camera di commercio  competente
per territorio, accompagnandola  con  le  impronte  di  tali  marchi,
impresse su lastrine metalliche, per  ciascuna  delle  grandezze  del
marchio medesimo. 
  2. I marchi di cui al comma 1 sono inoltre depositati  su  supporto
cartaceo o informatico alla camera di commercio. 
  3. Con l'osservanza delle condizioni  di  cui  all'articolo  9  del
decreto e con le stesse modalita' di cui al  comma  1,  i  produttori
hanno  la  facolta'  di  apporre,  su  richiesta  e  per   conto   di
committenti, la indicazione del nominativo dei medesimi, e della loro
ragione sociale od apposite sigle identificative indicate dai singoli
clienti. 
  4. Le camere di commercio stabiliscono se il marchio di fabbrica di
cui al comma 3  contiene  eventuali  indicazioni  atte  a  ingenerare
equivoci con i titoli ed i marchi di  identificazione,  ed  hanno  la
facolta' di vietare, in caso affermativo, l'uso del marchio stesso. 
  5. Contro il provvedimento adottato  dal  funzionario  responsabile
della camera di commercio e' ammesso ricorso gerarchico al Segretario
generale della stessa camera di commercio, che puo' richiedere parere
tecnico al Ministero delle attivita' produttive. 
 
                               Note all'art. 33:
              - Il  decreto  legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
          disciplina  dei  titoli e dei marchi di identificazione dei
          metalli  preziosi,  in  attuazione dell'art. 42 della legge
                            24 aprile 1998, n. 128.
                       - Per l'art. 9 vedi note all'art. 15.