Art. 33. 1. I produttori che intendono avvalersi della facolta' di cui all'articolo 9 del decreto, di apporre, in aggiunta al marchio di identificazione, il proprio marchio tradizionale di fabbrica, presentano formale dichiarazione alla camera di commercio competente per territorio, accompagnandola con le impronte di tali marchi, impresse su lastrine metalliche, per ciascuna delle grandezze del marchio medesimo. 2. I marchi di cui al comma 1 sono inoltre depositati su supporto cartaceo o informatico alla camera di commercio. 3. Con l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 9 del decreto e con le stesse modalita' di cui al comma 1, i produttori hanno la facolta' di apporre, su richiesta e per conto di committenti, la indicazione del nominativo dei medesimi, e della loro ragione sociale od apposite sigle identificative indicate dai singoli clienti. 4. Le camere di commercio stabiliscono se il marchio di fabbrica di cui al comma 3 contiene eventuali indicazioni atte a ingenerare equivoci con i titoli ed i marchi di identificazione, ed hanno la facolta' di vietare, in caso affermativo, l'uso del marchio stesso. 5. Contro il provvedimento adottato dal funzionario responsabile della camera di commercio e' ammesso ricorso gerarchico al Segretario generale della stessa camera di commercio, che puo' richiedere parere tecnico al Ministero delle attivita' produttive.
Note all'art. 33: - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. - Per l'art. 9 vedi note all'art. 15.