Art. 34. 
  1. Il marchio di cui all'articolo 13 del decreto e'  costituito  da
una impronta riproducente, racchiuso in  un  contorno  circolare,  il
numero identificativo della camera di commercio interessata. 
  2. L'impronta di cui al comma 1 e' realizzata in una serie  di  tre
diverse grandezze; le sue caratteristiche e dimensioni sono  indicate
nell'allegato VII. 
  3. Il suddetto marchio e' apposto sugli oggetti in metalli preziosi
a convalida delle  impronte  del  titolo  legale  e  del  marchio  di
identificazione impressi sugli oggetti medesimi ad eccezione dei casi
previsti all'articolo 25, comma 1; esso e' applicato quando il titolo
reale risulta, attraverso l'analisi, uguale o superiore  al  predetto
titolo legale, tenuto conto delle tolleranze previste dal decreto.  A
tal fine la camera di commercio interessata  si  avvale  del  proprio
laboratorio di saggio, o di quello di un'altra camera di commercio, o
del laboratorio dell'azienda speciale di una delle suddette camere. 
  4. Nel caso in cui dall'analisi  di  oggetti  destinati  ad  essere
posti in vendita risulti un titolo reale inferiore a quello  impresso
sugli oggetti stessi, essi  sono  resi  all'interessato  e  non  sono
rimessi in vendita se non previo adeguamento alle norme di legge. 
  5. Il marchio di cui ai commi da 1 a 4 si appone,  altresi',  sulle
materie prime, a garanzia del titolo reale  riscontrato  in  sede  di
analisi. A tal fine  il  laboratorio  di  cui  al  comma  3  provvede
direttamente ad imprimere tale titolo, espresso in millesimi e decimi
di millesimi, accanto al predetto marchio. 
  6. L'apposizione del marchio e del titolo di cui al comma  5  sono,
in ogni caso, subordinati alla preventiva apposizione  da  parte  del
produttore, del proprio marchio di identificazione. 
 
                               Note all'art. 34:
              - Il  decreto  legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
          disciplina  dei  titoli e dei marchi di identificazione dei
          metalli  preziosi,  in  attuazione dell'art. 42 della legge
                            24 aprile 1998, n. 128.
                       - Per l'art. 13 vedi note all'art. 1.