Art. 34. 1. Il marchio di cui all'articolo 13 del decreto e' costituito da una impronta riproducente, racchiuso in un contorno circolare, il numero identificativo della camera di commercio interessata. 2. L'impronta di cui al comma 1 e' realizzata in una serie di tre diverse grandezze; le sue caratteristiche e dimensioni sono indicate nell'allegato VII. 3. Il suddetto marchio e' apposto sugli oggetti in metalli preziosi a convalida delle impronte del titolo legale e del marchio di identificazione impressi sugli oggetti medesimi ad eccezione dei casi previsti all'articolo 25, comma 1; esso e' applicato quando il titolo reale risulta, attraverso l'analisi, uguale o superiore al predetto titolo legale, tenuto conto delle tolleranze previste dal decreto. A tal fine la camera di commercio interessata si avvale del proprio laboratorio di saggio, o di quello di un'altra camera di commercio, o del laboratorio dell'azienda speciale di una delle suddette camere. 4. Nel caso in cui dall'analisi di oggetti destinati ad essere posti in vendita risulti un titolo reale inferiore a quello impresso sugli oggetti stessi, essi sono resi all'interessato e non sono rimessi in vendita se non previo adeguamento alle norme di legge. 5. Il marchio di cui ai commi da 1 a 4 si appone, altresi', sulle materie prime, a garanzia del titolo reale riscontrato in sede di analisi. A tal fine il laboratorio di cui al comma 3 provvede direttamente ad imprimere tale titolo, espresso in millesimi e decimi di millesimi, accanto al predetto marchio. 6. L'apposizione del marchio e del titolo di cui al comma 5 sono, in ogni caso, subordinati alla preventiva apposizione da parte del produttore, del proprio marchio di identificazione.
Note all'art. 34: - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. - Per l'art. 13 vedi note all'art. 1.