Art. 35. 1. Il saggio facoltativo e l'apposizione del relativo marchio sull'oggetto saggiato, sono richiesti ed ottenuti a condizione che il presentatore dichiari di conoscere ed accettare l'eventuale danneggiamento che puo' derivare all'oggetto dall'applicazione di uno dei metodi di analisi previsti dal presente regolamento. 2. Se e' presentato al saggio facoltativo un considerevole numero di oggetti, al fine di garantire modalita' omogenee di prelevamento, il numero degli esemplari da cui estrarre i campioni di analisi, per ogni tipologia produttiva e lega utilizzata e' fissato dallo schema riportato nell'allegato VIII, che puo' essere modificato con decreto del Ministro delle attivita' produttive. 3. In presenza di esito positivo delle analisi si procede, in alternativa su richiesta dell'interessato, all'applicazione del marchio su tutti gli oggetti, ovvero, alla certificazione dell'intera partita. 4. Nel primo caso previsto dal comma 3 le operazioni di marchiatura sono eseguite direttamente dal presentatore degli oggetti o da un suo delegato, sotto il diretto controllo del personale del laboratorio, altrimenti il certificato di analisi, indicante la data, il peso, il titolo ed il metallo prezioso relativo, e' sigillato insieme agli oggetti cui si riferisce all'interno del laboratorio medesimo. Tale involucro reca all'esterno i sigilli comprovanti l'avvenuta certificazione. 5. Le spese per il saggio e per l'applicazione del suddetto marchio sulle materie prime e sugli oggetti sono a carico del richiedente.