Art. 35. 
  1. Il saggio  facoltativo  e  l'apposizione  del  relativo  marchio
sull'oggetto saggiato, sono richiesti ed ottenuti a condizione che il
presentatore  dichiari  di   conoscere   ed   accettare   l'eventuale
danneggiamento che puo' derivare all'oggetto dall'applicazione di uno
dei metodi di analisi previsti dal presente regolamento. 
  2. Se e' presentato al saggio facoltativo un  considerevole  numero
di oggetti, al fine di garantire modalita' omogenee di  prelevamento,
il numero degli esemplari da cui estrarre i campioni di analisi,  per
ogni tipologia produttiva e lega utilizzata e' fissato  dallo  schema
riportato nell'allegato VIII, che puo' essere modificato con  decreto
del Ministro delle attivita' produttive. 
  3. In presenza di esito  positivo  delle  analisi  si  procede,  in
alternativa  su  richiesta  dell'interessato,  all'applicazione   del
marchio su tutti gli oggetti, ovvero, alla certificazione dell'intera
partita. 
  4. Nel primo caso previsto dal comma 3 le operazioni di marchiatura
sono eseguite direttamente dal presentatore degli oggetti o da un suo
delegato, sotto il diretto controllo del personale  del  laboratorio,
altrimenti il certificato di analisi, indicante la data, il peso,  il
titolo ed il metallo prezioso relativo,  e'  sigillato  insieme  agli
oggetti cui si riferisce all'interno del laboratorio  medesimo.  Tale
involucro  reca  all'esterno   i   sigilli   comprovanti   l'avvenuta
certificazione. 
  5. Le spese per il saggio e per l'applicazione del suddetto marchio
sulle materie prime e sugli oggetti sono a carico del richiedente.