Art. 36. 1. Sugli oggetti costituiti di metalli comuni recanti rivestimenti di oro e' consentita l'iscrizione del termine "dorato" od anche dei termini "placcato" e "laminato" seguito dal simbolo Au; tali termini, seguiti rispettivamente dai simboli Pt, Pd, Ag, sono usati anche per gli oggetti rivestiti di platino, palladio ed argento. 2. Sugli oggetti costituiti di sostanze non metalliche, senza pregiudizio di limite di peso specifico, recanti rivestimenti di metalli preziosi realizzati mediante procedimento di deposizione elettrogalvanica e' consentita l'apposizione di un particolare marchio di fabbrica composto da una impronta racchiusa in un ottagono, secondo il modello unificato di cui all'allegato IX, recante all'interno la sigla del produttore, l'indicazione "DG", il simbolo del metallo prezioso come indicato al comma 1, l'indicazione in cifre del peso del metallo fino espresso in grammi seguita dal simbolo "g" e la sigla della provincia dove il produttore ha la propria sede legale, a condizione che detti oggetti rispondano alle seguenti prescrizioni: a) il materiale ricoperto non e' alterabile ne' degradabile; b) il rivestimento ha uno spessore tale da consentire autonomamente, in ogni sua parte, l'applicazione delle indicazioni di cui al presente comma. 3. Il marchio particolare di fabbrica, privo dell'indicazione relativa al peso, e' depositato dagli interessati presso la camera di commercio competente per territorio, che stabilisce se lo stesso e' conforme alle prescrizioni del modello unificato di cui al comma 2 ed ha facolta' di vietare, in caso di difformita', l'uso del marchio stesso. 4. Con provvedimento del Ministero delle attivita' produttive si possono disporre variazioni e modifiche del modello unificato di cui al comma 2, in relazione alle esigenze che possono in concreto manifestarsi. 5. Contro i provvedimenti adottati dal funzionario responsabile ai sensi del comma 3 e' ammesso ricorso gerarchico al Segretario generale della stessa camera di commercio, che puo' richiedere parere tecnico al Ministero delle attivita' produttive. 6. Sugli oggetti costituiti da una lamina di metallo prezioso applicata su una lastra di metallo comune e' consentita l'apposizione, nell'ordine, di tutti i seguenti elementi: sigla della provincia in cui l'azienda ha sede legale, simbolo chimico del metallo prezioso, indicazione in cifra della massa di fino arrotondata al grammo seguita dal simbolo "g", e sigla del produttore coincidente con il numero caratteristico assegnato dalla camera di commercio ai sensi dell'articolo 29. 7. La denominazione "gioielleria" "oreficeria" e "argenteria" non sono applicabili agli oggetti di cui ai commi 1, 2 e 6. Su tali oggetti e' vietata l'impressione del marchio di identificazione, nonche' qualsiasi indicazione di titolo in millesimi o in carati, a norma dell'articolo 15 del decreto e, salvo quanto previsto ai commi 2 e 6, qualsiasi indicazione concernente la quantita' del metallo prezioso del rivestimento.
Nota all'art. 36: - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. L'art. 15 cosi' recita: "Art. 15. - 1. E' fatto divieto di imprimere indicazione di titoli in millesimi ed in carati, e comunque di imprimere altre indicazioni che possano ingenerare equivoci, sugli oggetti di metalli differenti da quelli preziosi, anche se dorati, argentati, ovvero placcati. 2. Le indicazioni del titolo ed il marchio sono obbligatorie per gli oggetti costituiti in parte di metalli preziosi, ed in parte di sostanze o metalli non preziosi; in tal caso, su questi ultimi devono essere apposte sigle od iscrizioni atte ad identificarli, secondo quanto stabilito dal regolamento. 3. Lo stesso obbligo di cui al comma 2 sussiste nei casi particolari, precisati dal regolamento, di oggetti in metalli preziosi che, per gli usi cui sono destinati e per esigenze di ordine tecnico. richiedano introduzione, nel loro interno, di mastice od altre sostanze non preziose, in deroga al disposto di cui all'art. 8. 4. Per tali oggetti il regolamento stabilisce, altresi', le modalita' con cui le sostanze estranee devono essere, anche quantitativamente, identificate.".