Art. 36. 
  1. Sugli oggetti costituiti di metalli comuni recanti  rivestimenti
di oro e' consentita l'iscrizione del termine "dorato" od  anche  dei
termini "placcato" e "laminato" seguito dal simbolo Au; tali termini,
seguiti rispettivamente dai simboli Pt, Pd, Ag, sono usati anche  per
gli oggetti rivestiti di platino, palladio ed argento. 
  2. Sugli oggetti  costituiti  di  sostanze  non  metalliche,  senza
pregiudizio di limite di  peso  specifico,  recanti  rivestimenti  di
metalli preziosi  realizzati  mediante  procedimento  di  deposizione
elettrogalvanica  e'  consentita  l'apposizione  di  un   particolare
marchio  di  fabbrica  composto  da  una  impronta  racchiusa  in  un
ottagono, secondo  il  modello  unificato  di  cui  all'allegato  IX,
recante all'interno la sigla del produttore, l'indicazione  "DG",  il
simbolo del metallo prezioso come indicato al comma 1,  l'indicazione
in cifre del peso del metallo fino espresso  in  grammi  seguita  dal
simbolo "g" e la sigla della  provincia  dove  il  produttore  ha  la
propria sede legale, a condizione che detti oggetti  rispondano  alle
seguenti prescrizioni: 
    a) il materiale ricoperto non e' alterabile ne' degradabile; 
    b)  il  rivestimento  ha  uno   spessore   tale   da   consentire
autonomamente, in ogni sua parte, l'applicazione delle indicazioni di
cui al presente comma. 
  3. Il  marchio  particolare  di  fabbrica,  privo  dell'indicazione
relativa al peso, e' depositato dagli interessati presso la camera di
commercio competente per territorio, che stabilisce se lo  stesso  e'
conforme alle prescrizioni del modello unificato di cui al comma 2 ed
ha facolta' di vietare, in caso di  difformita',  l'uso  del  marchio
stesso. 
  4. Con provvedimento del Ministero delle  attivita'  produttive  si
possono disporre variazioni e modifiche del modello unificato di  cui
al comma 2, in  relazione  alle  esigenze  che  possono  in  concreto
manifestarsi. 
  5. Contro i provvedimenti adottati dal funzionario responsabile  ai
sensi del  comma  3  e'  ammesso  ricorso  gerarchico  al  Segretario
generale della stessa camera di commercio, che puo' richiedere parere
tecnico al Ministero delle attivita' produttive. 
  6. Sugli oggetti costituiti  da  una  lamina  di  metallo  prezioso
applicata  su  una   lastra   di   metallo   comune   e'   consentita
l'apposizione, nell'ordine, di tutti i seguenti elementi: sigla della
provincia in cui  l'azienda  ha  sede  legale,  simbolo  chimico  del
metallo  prezioso,  indicazione  in  cifra  della   massa   di   fino
arrotondata al grammo seguita dal simbolo "g", e sigla del produttore
coincidente con il numero caratteristico assegnato  dalla  camera  di
commercio ai sensi dell'articolo 29. 
  7. La denominazione "gioielleria" "oreficeria" e  "argenteria"  non
sono applicabili agli oggetti di cui ai commi  1,  2  e  6.  Su  tali
oggetti e' vietata  l'impressione  del  marchio  di  identificazione,
nonche' qualsiasi indicazione di titolo in millesimi o in  carati,  a
norma dell'articolo 15 del decreto e, salvo quanto previsto ai  commi
2 e 6, qualsiasi indicazione concernente  la  quantita'  del  metallo
prezioso del rivestimento. 
 
                               Nota all'art. 36:
              - Il  decreto  legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
          disciplina  dei  titoli e dei marchi di identificazione dei
          metalli  preziosi,  in  attuazione dell'art. 42 della legge
                24 aprile 1998, n. 128. L'art. 15 cosi' recita:
              "Art.   15.   -   1.  E'  fatto  divieto  di  imprimere
          indicazione di titoli in millesimi ed in carati, e comunque
          di  imprimere  altre  indicazioni  che  possano  ingenerare
          equivoci,  sugli  oggetti  di  metalli differenti da quelli
            preziosi, anche se dorati, argentati, ovvero placcati.
              2.  Le  indicazioni  del  titolo  ed  il  marchio  sono
          obbligatorie per gli oggetti costituiti in parte di metalli
          preziosi,  ed  in parte di sostanze o metalli non preziosi;
          in  tal  caso, su questi ultimi devono essere apposte sigle
          od   iscrizioni   atte  ad  identificarli,  secondo  quanto
                          stabilito dal regolamento.
              3.  Lo  stesso  obbligo  di cui al comma 2 sussiste nei
          casi  particolari, precisati dal regolamento, di oggetti in
          metalli  preziosi che, per gli usi cui sono destinati e per
          esigenze  di  ordine  tecnico. richiedano introduzione, nel
          loro interno, di mastice od altre sostanze non preziose, in
                     deroga al disposto di cui all'art. 8.
              4.   Per   tali   oggetti  il  regolamento  stabilisce,
          altresi',  le modalita' con cui le sostanze estranee devono
               essere, anche quantitativamente, identificate.".