Art. 37.
  1.  Gli  oggetti  che,  per  loro  natura  o  per  gli usi cui sono
destinati,  sono  completati  con  materiali  diversi, non metallici,
quali  legno,  osso,  avorio,  cuoio,  porcellana, smalto, cristallo,
marmi  e pietre dure, sono soggetti all'obbligo della apposizione del
titolo   e  del  marchio,  e  non  delle  altre  indicazioni  di  cui
all'articolo  39,  a  condizione  che i materiali non metallici siano
fissati alle parti in metallo prezioso con adesivi o con collegamenti
metallici chiaramente visibili.
  2.  Le  lastre  in metallo prezioso realizzate con la tecnica dello
stampaggio  a cui, a completamento, viene aggiunto successivamente un
materiale  plastico,  o similare, portano impresso comunque il titolo
ed il marchio di identificazione.