Art. 38.
  1.  Gli  oggetti finiti, pronti per essere posti in commercio, che,
per  loro  natura  o per gli usi cui sono destinati o per esigenze di
ordine tecnico, si compongono di parti in metallo prezioso e di parti
in  metallo  comune  sono  soggetti all'obbligo della indicazione del
titolo e del marchio e alle seguenti altre prescrizioni:
    a) tutte  le  parti in metallo comune sono chiaramente visibili e
distinguibili,  anche per colore, o smontabili dalle parti in metallo
prezioso;
    b) su ciascuna delle parti in metallo non prezioso e' impressa in
maniera  visibile  l'indicazione  "M",  racchiusa  in  un quadrato o,
facoltativamente,  l'indicazione  "Metallo", ovvero il nome specifico
del  metallo  o  della lega impiegata, o per l'acciaio, l'indicazione
"inox".
  2.  Sugli  oggetti  in lega di metallo prezioso e' fatto divieto di
depositare metalli non preziosi, ad eccezione di iridio, osmio, rodio
e rutenio, con il metodo di deposizione galvanica o metodi simili.