Art. 39.
  1.  Negli  oggetti  cavi  di  platino,  palladio, oro e argento, e'
vietata  l'introduzione  di  metalli  non  preziosi  e di sostanze di
qualsiasi genere.
  2.  Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto sono ammesse le
seguenti eccezioni:
    a) negli oggetti parzialmente o totalmente rivestiti in lamina di
metallo  prezioso,  e'  consentito  l'uso  di  mastice per fissare la
lamina  al suo supporto, a condizione che la densita' del mastice non
sia superiore a 2,5 g/cm3 e che la sua percentuale in peso non superi
il  25%  del peso totale dell'oggetto, e che sia incisa l'indicazione
"R" racchiusa in un quadrato, accompagnata dalla indicazione del peso
del  metallo,  in  grammi e decimi di grammo, seguita dal simbolo "g"
per  i rivestimenti in platino, palladio ed oro, e alle condizioni di
cui alla successiva lettera c) per i rivestimenti in argento;
    b) nei  piedi  o  basamenti di vasi, candelabri, coppe ed oggetti
affini,  che per praticita' di uso sono rinforzati ed appesantiti, e'
ammessa la introduzione di un riempimento metallico, a condizione che
questo  sia  applicato  in  maniera  da  poter  essere smontato e che
risulti  totalmente  visibile  o  che,  se  ricoperto  con  piastre o
coperchi  metallici  o  non  metallici, tale copertura sia fissata in
modo da poter essere, anche essa, agevolmente smontata. Su ogni parte
di  metallo comune, ivi comprese le piastre di copertura, deve essere
impressa l'indicazione "metallo" ovvero il nome specifico del metallo
o  della  lega impiegati. Nel caso in cui la piastra di copertura sia
in  metallo  prezioso,  essa  reca  il  marchio  di  identificazione,
l'indicazione  del titolo, il termine "riempito", nonche' il peso del
metallo  fino  espresso  in  grammi  seguito  dalla lettera "g" della
piastra stessa;
    c) nei manici dei coltelli e' ammesso il riempimento con sostanze
non  metalliche  senza  pregiudizio  dei  limiti  di  densita', ed e'
consentito  altresi'  che la lama sia fissata al manico con saldatura
in metallo non prezioso a condizione che in ogni manico sia inciso il
termine  "riempito" o facoltativamente l'indicazione "R" racchiusa in
un  quadrato,  accompagnata  dalla indicazione del peso della lega di
metallo  prezioso,  in grammi e decimi di grammo, seguita dal simbolo
"g". Nei manici in argento, nei quali il peso del metallo prezioso e'
inferiore o uguale a 50 grammi, detto peso pero' puo' essere espresso
anziche'  col  suo valore effettivo, in maniera approssimata, facendo
seguire  la  lettera  "R" (riempito) da una delle seguenti notazioni:
due  cifre, separate dal simbolo "÷" seguite dalla lettera "g", nelle
quali  le  cifre  rappresentano, in grammi, i valori minimo e massimo
entro  i  quali  il  peso stesso deve intendersi contenuto: 1÷2, 2÷3,
3÷5,  5÷7,  7÷10,  10÷13,  13÷16,  16÷20, 20÷25, 25÷30, 30÷35, 35÷40,
40÷45, 45÷50.
 
                               Note all'art. 39:
              - Il  decreto  legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
          disciplina  dei  titoli e dei marchi di identificazione dei
          metalli  preziosi,  in  attuazione dell'art. 42 della legge
                            24 aprile 1998, n. 128.
                 - Per l'art. 15, comma 3, vedi note all'art. 36.