Art. 39. 1. Negli oggetti cavi di platino, palladio, oro e argento, e' vietata l'introduzione di metalli non preziosi e di sostanze di qualsiasi genere. 2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto sono ammesse le seguenti eccezioni: a) negli oggetti parzialmente o totalmente rivestiti in lamina di metallo prezioso, e' consentito l'uso di mastice per fissare la lamina al suo supporto, a condizione che la densita' del mastice non sia superiore a 2,5 g/cm3 e che la sua percentuale in peso non superi il 25% del peso totale dell'oggetto, e che sia incisa l'indicazione "R" racchiusa in un quadrato, accompagnata dalla indicazione del peso del metallo, in grammi e decimi di grammo, seguita dal simbolo "g" per i rivestimenti in platino, palladio ed oro, e alle condizioni di cui alla successiva lettera c) per i rivestimenti in argento; b) nei piedi o basamenti di vasi, candelabri, coppe ed oggetti affini, che per praticita' di uso sono rinforzati ed appesantiti, e' ammessa la introduzione di un riempimento metallico, a condizione che questo sia applicato in maniera da poter essere smontato e che risulti totalmente visibile o che, se ricoperto con piastre o coperchi metallici o non metallici, tale copertura sia fissata in modo da poter essere, anche essa, agevolmente smontata. Su ogni parte di metallo comune, ivi comprese le piastre di copertura, deve essere impressa l'indicazione "metallo" ovvero il nome specifico del metallo o della lega impiegati. Nel caso in cui la piastra di copertura sia in metallo prezioso, essa reca il marchio di identificazione, l'indicazione del titolo, il termine "riempito", nonche' il peso del metallo fino espresso in grammi seguito dalla lettera "g" della piastra stessa; c) nei manici dei coltelli e' ammesso il riempimento con sostanze non metalliche senza pregiudizio dei limiti di densita', ed e' consentito altresi' che la lama sia fissata al manico con saldatura in metallo non prezioso a condizione che in ogni manico sia inciso il termine "riempito" o facoltativamente l'indicazione "R" racchiusa in un quadrato, accompagnata dalla indicazione del peso della lega di metallo prezioso, in grammi e decimi di grammo, seguita dal simbolo "g". Nei manici in argento, nei quali il peso del metallo prezioso e' inferiore o uguale a 50 grammi, detto peso pero' puo' essere espresso anziche' col suo valore effettivo, in maniera approssimata, facendo seguire la lettera "R" (riempito) da una delle seguenti notazioni: due cifre, separate dal simbolo "÷" seguite dalla lettera "g", nelle quali le cifre rappresentano, in grammi, i valori minimo e massimo entro i quali il peso stesso deve intendersi contenuto: 1÷2, 2÷3, 3÷5, 5÷7, 7÷10, 10÷13, 13÷16, 16÷20, 20÷25, 25÷30, 30÷35, 35÷40, 40÷45, 45÷50.
Note all'art. 39: - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. - Per l'art. 15, comma 3, vedi note all'art. 36.