Art. 4.
  1.  Gli  oggetti  in  metalli  preziosi  aventi un titolo effettivo
compreso   tra   due  titoli  legali  rispettivamente  ammessi,  sono
marchiati con il titolo legale inferiore.
  2. E' ammesso che i lavori in metalli preziosi portino impresso, il
titolo  effettivo,  quando questo risulta superiore ai massimi titoli
legali rispettivamente consentiti, e cioe' di 950/1000 per il platino
e il palladio, di 750/1000 per l'oro e di 925/1000 per l'argento.
  3.  Le materie prime possono essere prodotte a qualsiasi titolo, ma
devono recare impressa l'indicazione del loro titolo reale.
  4.  Il  marchio  d'identificazione  e l'indicazione del titolo sono
impressi  sulle  materie  prime  e  sugli oggetti in metallo prezioso
prima di essere posti in commercio.
  5.  Le materie prime e gli oggetti di metalli preziosi si intendono
pronti   per   la   vendita,   ad   eccezione  dell'ipotesi  prevista
all'articolo  20,  comma  1,  quando  recano impresso il titolo ed il
marchio  di  identificazione ed hanno ultimato il ciclo produttivo o,
comunque,  quando  lasciano  la  sede  del fabbricante, importatore o
commerciante di materie prime, per essere consegnati all'acquirente.
  6.  Chiunque  vende al dettaglio oggetti di metalli preziosi espone
un  cartello indicante, in cifre, in maniera chiara e ben visibile, i
relativi titoli di cui ai commi da 1 a 5.
  7.  La  tabella di comparazione di cui all'articolo 5, comma 4, del
decreto   riporta  le  informazioni  esplicative  secondo  lo  schema
riportato all'allegato I.
 
                               Nota all'art. 4:
              - Il  decreto  legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
          disciplina  dei  titoli e dei marchi di identificazione dei
          metalli  preziosi,  in  attuazione dell'art. 42 della legge
           24 aprile 1998, n. 128. L'art. 5, comma 4, cosi' recita:
              "4.  Al  fine di garantire una corretta informazione al
          consumatore,    sono    fissate    nel    regolamento    le
          caratteristiche della tabella di comparazione da esporre in
          maniera  chiara  da chiunque vende al dettaglio gli oggetti
          disciplinati  dal presente articolo, che riportano titoli e
          marchi  differenti  da  quelli  previsti per gli oggetti di
                            produzione italiana.".