Art. 40.
  1.  Gli oggetti contenenti congegni a molla hanno le molle composte
dello  stesso  metallo  costitutivo dell'oggetto, con le eccezioni di
cui  appresso,  nelle  quali  e'  consentito  l'impiego  di  molle in
materiale non prezioso per motivi di funzionalita':
    a) anellini   a  molla,  moschettoni  con  molle  e  braccialetti
estensibili,  ad  elementi  smontabili,  con il limite di peso di 1,5
grammi;
    b) portasigarette,  accendisigari,  borsette,  scatole,  casse da
orologio  e, in genere, qualsiasi altro oggetto nel quale la presenza
di  molle  di acciaio e' giustificata da esigenze tecniche e le molle
stesse  sono  applicate  in modo visibile e distinguibile dal metallo
prezioso e il loro peso non supera 1g per il platino, palladio ed oro
e di 3 g per l'argento.
  2.  Nei  casi di cui al comma 1, lettere a) e b), le molle non sono
campionate per la determinazione del titolo.
  3.  Se  gli  oggetti  di  cui  al  comma  1,  lettere a) e b), sono
provvisti  di  molle di peso superiore a quelli indicati, o di organi
in  acciaio di varia natura, quali viti, perni, cerniere e simili, e'
impressa  l'indicazione  "M" (metallo) racchiusa in un quadrato ed il
peso  complessivo  delle parti in acciaio espresse in grammi e decimi
di grammo seguito dal simbolo "g".