Art. 40. 1. Gli oggetti contenenti congegni a molla hanno le molle composte dello stesso metallo costitutivo dell'oggetto, con le eccezioni di cui appresso, nelle quali e' consentito l'impiego di molle in materiale non prezioso per motivi di funzionalita': a) anellini a molla, moschettoni con molle e braccialetti estensibili, ad elementi smontabili, con il limite di peso di 1,5 grammi; b) portasigarette, accendisigari, borsette, scatole, casse da orologio e, in genere, qualsiasi altro oggetto nel quale la presenza di molle di acciaio e' giustificata da esigenze tecniche e le molle stesse sono applicate in modo visibile e distinguibile dal metallo prezioso e il loro peso non supera 1g per il platino, palladio ed oro e di 3 g per l'argento. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), le molle non sono campionate per la determinazione del titolo. 3. Se gli oggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono provvisti di molle di peso superiore a quelli indicati, o di organi in acciaio di varia natura, quali viti, perni, cerniere e simili, e' impressa l'indicazione "M" (metallo) racchiusa in un quadrato ed il peso complessivo delle parti in acciaio espresse in grammi e decimi di grammo seguito dal simbolo "g".