Art. 42.
  1.  La  vigilanza  sulla  produzione  e  sul  commercio dei metalli
preziosi  e' esercitata dal personale delle Camere di commercio anche
nei  confronti di coloro che producono, importano o rivendono oggetti
placcati, argentati o rinforzati o di fabbricazione mista.
  2.  Il  suddetto  personale, per esercitare le funzioni di agenti e
ufficiali  di  polizia giudiziaria, ha frequentato con esito positivo
un   apposito   corso   teorico-pratico   di   formazione,   inoltre,
nell'esercizio  della sua azione di vigilanza, esibisce la tessera di
cui all'articolo 20, comma 2 del decreto.
 
                               Note all'art. 42:
              - Il  decreto  legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
          disciplina  dei  titoli e dei marchi di identificazione dei
          metalli  preziosi,  in  attuazione dell'art. 42 della legge
                            24 aprile 1998, n. 128.
                       - Per l'art. 20 vedi note all'art. 1.