Art. 42. 1. La vigilanza sulla produzione e sul commercio dei metalli preziosi e' esercitata dal personale delle Camere di commercio anche nei confronti di coloro che producono, importano o rivendono oggetti placcati, argentati o rinforzati o di fabbricazione mista. 2. Il suddetto personale, per esercitare le funzioni di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, ha frequentato con esito positivo un apposito corso teorico-pratico di formazione, inoltre, nell'esercizio della sua azione di vigilanza, esibisce la tessera di cui all'articolo 20, comma 2 del decreto.
Note all'art. 42: - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. - Per l'art. 20 vedi note all'art. 1.