Art. 43. 1. Il personale di cui all'articolo 42 ha libero accesso ai locali delle aziende soggette alla sua vigilanza, ai sensi dell'articolo 21 del decreto, in tutto il tempo in cui questi sono aperti al pubblico o vi si esercita una normale attivita' lavorativa. 2. Quando i locali sono chiusi si procede, per accertare l'osservanza delle norme del decreto e del presente regolamento, nelle forme di legge. 3. In caso di rifiuto del libero accesso, da parte del titolare dell'azienda o di chi lo sostituisce, il personale preposto alla vigilanza puo' far ricorso all'ausilio della forza pubblica. 4. L'assenza del titolare o rappresentante legale della azienda non costituisce causa di impedimento per il libero accesso del personale ispettivo della camera di commercio.
Note all'art. 43: - Il decreto legislativo 2 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. - Per l'art. 21 vedi note all'art. 1.