Art. 43.
  1.  Il personale di cui all'articolo 42 ha libero accesso ai locali
delle  aziende soggette alla sua vigilanza, ai sensi dell'articolo 21
del  decreto, in tutto il tempo in cui questi sono aperti al pubblico
o vi si esercita una normale attivita' lavorativa.
  2.   Quando   i  locali  sono  chiusi  si  procede,  per  accertare
l'osservanza  delle  norme  del  decreto  e del presente regolamento,
nelle forme di legge.
  3.  In  caso  di  rifiuto del libero accesso, da parte del titolare
dell'azienda  o  di  chi  lo  sostituisce, il personale preposto alla
vigilanza puo' far ricorso all'ausilio della forza pubblica.
  4. L'assenza del titolare o rappresentante legale della azienda non
costituisce  causa di impedimento per il libero accesso del personale
ispettivo della camera di commercio.
 
                               Note all'art. 43:
              - Il  decreto  legislativo  2 maggio 1999, n. 251, reca
          disciplina  dei  titoli e dei marchi di identificazione dei
          metalli  preziosi,  in  attuazione dell'art. 42 della legge
                            24 aprile 1998, n. 128.
                       - Per l'art. 21 vedi note all'art. 1.