Art. 44. 1. Il prelevamento delle materie prime, dei semilavorati e degli oggetti, in sede di vigilanza, si effettua tenendo presenti, quanto alla qualita' e quantita' degli oggetti o delle parti di oggetto da prelevare, le modalita' di prelievo dei campioni di analisi, e tenendo presente altresi' l'esigenza di effettuare per ciascun campione di analisi, almeno quattro saggi, ove si manifesti la necessita' di ripetere il saggio, per esigenza del laboratorio di analisi o su richiesta delle parti o dell'autorita' giudiziaria. 2. Puo' essere prelevato l'intero oggetto, anche se di peso o di volume rilevante, se l'interessato preferisce non procedere, seduta stante, al ricavo dei campioni di analisi. 3. Gli oggetti in platino, palladio, oro e argento di piccola mole o di scarso peso sono prelevati nel numero di due o piu' esemplari, scelti a caso. 4. Il produttore, importatore o commerciante ha la facolta' di asportare dagli oggetti sottoposti a prelievo, preventivamente, le eventuali pietre preziose.