Art. 44.
  1.  Il  prelevamento  delle materie prime, dei semilavorati e degli
oggetti,  in  sede di vigilanza, si effettua tenendo presenti, quanto
alla  qualita'  e quantita' degli oggetti o delle parti di oggetto da
prelevare,  le  modalita'  di  prelievo  dei  campioni  di analisi, e
tenendo  presente  altresi'  l'esigenza  di  effettuare  per  ciascun
campione  di  analisi,  almeno  quattro  saggi,  ove  si manifesti la
necessita'  di  ripetere  il  saggio, per esigenza del laboratorio di
analisi o su richiesta delle parti o dell'autorita' giudiziaria.
  2.  Puo'  essere  prelevato l'intero oggetto, anche se di peso o di
volume  rilevante,  se l'interessato preferisce non procedere, seduta
stante, al ricavo dei campioni di analisi.
  3.  Gli oggetti in platino, palladio, oro e argento di piccola mole
o  di  scarso peso sono prelevati nel numero di due o piu' esemplari,
scelti a caso.
  4.  Il  produttore,  importatore  o  commerciante ha la facolta' di
asportare  dagli  oggetti  sottoposti a prelievo, preventivamente, le
eventuali pietre preziose.