Art. 45. 1. All'atto del prelevamento di oggetti da sottoporre ad accertamento del titolo su di esso impresso, il produttore, importatore o commerciante ha il diritto di far inserire nel verbale eventuali dichiarazioni che ritiene utili ai fini dell'accertamento stesso ed in particolare, segnalazioni atte a favorire la classificazione dell'oggetto in una delle categorie per le quali e' ammessa una tolleranza sul titolo, a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto. 2. Il verbale di prelevamento delle materie prime o degli oggetti da sottoporre al controllo del titolo e' sottoscritto dal funzionario della camera di commercio che opera il prelevamento e dal titolare dell'azienda o da persona che ha il potere di rappresentarlo. 3. Il detto titolare, o il suo rappresentante, e' avvertito agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 del decreto. 4. Sul verbale di cui al comma 2, oltre alle indicazioni prescritte a norma dell'articolo 21, comma 3, del decreto, sono indicati il luogo e le circostanze in cui si effettua il prelevamento ed ogni altra indicazione atta ad identificare compiutamente le persone dei verbalizzati. 5. Se il prelevamento effettuato presso aziende commerciali o che operano nei casi previsti dall'articolo 17 del decreto riguarda oggetti con marchi di identificazione altrui, il titolare della azienda, o chi nell'occasione lo rappresenta, ha la facolta' di far inserire a verbale la formale richiesta che i reperti siano trattenuti presso la camera di commercio competente per almeno cinque giorni, prima dei successivi adempimenti di cui all'articolo 46, affinche' il produttore o i produttori, opportunamente avvertiti da esso titolare, abbiano modo di intervenire in tempo utile con proprie eventuali deduzioni. 6. In caso di assenza del titolare dell'azienda e di persona che ha il potere di rappresentarlo, le materie prime o gli oggetti prelevati sono chiusi in plichi sigillati dallo stesso funzionario che ha operato il prelevamento, e dati in consegna alla persona, che, al momento, ha in affidamento l'azienda. La consegna e' effettuata con verbale, nel quale e' notificato l'obbligo di presentare i plichi sigillati presso la sede della camera di commercio, entro il termine indicato dal verbalizzante secondo le esigenze del servizio, comunque non inferiore alle successive ventiquattro ore. 7. La procedura della consegna diretta dei campioni presso la camera di commercio da parte dell'azienda puo' anche essere disposta dal funzionario che ha proceduto al prelievo. In tal caso si osservano le modalita' del comma 6 relativamente alla chiusura e suggellatura dei campioni e al termine di consegna.
Note all'art. 45: - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. - Per l'art. 3, comma 4, vedi note all'art. 1. - Per l'art. 21 vedi note all'art. 1. L'art. 22 cosi' recita: "Art. 22. - 1. Ai fini dell'art. 21 i saggi sono eseguiti con i metodi prescritti dal regolamento, non danno luogo ad indennizzo ed i risultati devono essere indicati in appositi certificati.". - Per l'art. 17 vedi note all'art. 14.