Art. 45.
  1.   All'atto   del   prelevamento  di  oggetti  da  sottoporre  ad
accertamento   del   titolo  su  di  esso  impresso,  il  produttore,
importatore  o commerciante ha il diritto di far inserire nel verbale
eventuali  dichiarazioni  che ritiene utili ai fini dell'accertamento
stesso   ed   in   particolare,   segnalazioni  atte  a  favorire  la
classificazione  dell'oggetto  in una delle categorie per le quali e'
ammessa  una tolleranza sul titolo, a norma dell'articolo 3, comma 4,
del decreto.
  2.  Il  verbale di prelevamento delle materie prime o degli oggetti
da sottoporre al controllo del titolo e' sottoscritto dal funzionario
della  camera  di  commercio che opera il prelevamento e dal titolare
dell'azienda o da persona che ha il potere di rappresentarlo.
  3.  Il  detto  titolare, o il suo rappresentante, e' avvertito agli
effetti delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 del decreto.
  4. Sul verbale di cui al comma 2, oltre alle indicazioni prescritte
a  norma  dell'articolo  21,  comma  3, del decreto, sono indicati il
luogo  e  le  circostanze  in cui si effettua il prelevamento ed ogni
altra  indicazione  atta ad identificare compiutamente le persone dei
verbalizzati.
  5.  Se  il prelevamento effettuato presso aziende commerciali o che
operano  nei  casi  previsti  dall'articolo  17  del decreto riguarda
oggetti  con  marchi  di  identificazione  altrui,  il titolare della
azienda,  o  chi nell'occasione lo rappresenta, ha la facolta' di far
inserire   a  verbale  la  formale  richiesta  che  i  reperti  siano
trattenuti presso la camera di commercio competente per almeno cinque
giorni,  prima  dei  successivi  adempimenti  di cui all'articolo 46,
affinche'  il  produttore o i produttori, opportunamente avvertiti da
esso titolare, abbiano modo di intervenire in tempo utile con proprie
eventuali deduzioni.
  6. In caso di assenza del titolare dell'azienda e di persona che ha
il potere di rappresentarlo, le materie prime o gli oggetti prelevati
sono  chiusi  in  plichi  sigillati  dallo  stesso funzionario che ha
operato  il  prelevamento,  e  dati in consegna alla persona, che, al
momento,  ha  in affidamento l'azienda. La consegna e' effettuata con
verbale,  nel  quale  e'  notificato l'obbligo di presentare i plichi
sigillati  presso la sede della camera di commercio, entro il termine
indicato dal verbalizzante secondo le esigenze del servizio, comunque
non inferiore alle successive ventiquattro ore.
  7.  La  procedura  della  consegna  diretta  dei campioni presso la
camera  di commercio da parte dell'azienda puo' anche essere disposta
dal  funzionario  che  ha  proceduto  al  prelievo.  In  tal  caso si
osservano  le  modalita'  del  comma  6 relativamente alla chiusura e
suggellatura dei campioni e al termine di consegna.
 
                               Note all'art. 45:
              - Il  decreto  legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
          disciplina  dei  titoli e dei marchi di identificazione dei
          metalli  preziosi,  in  attuazione dell'art. 42 della legge
                            24 aprile 1998, n. 128.
                  - Per l'art. 3, comma 4, vedi note all'art. 1.
                       - Per l'art. 21 vedi note all'art. 1.
                              L'art. 22 cosi' recita:
              "Art.  22.  -  1.  Ai  fini  dell'art.  21 i saggi sono
          eseguiti con i metodi prescritti dal regolamento, non danno
          luogo  ad  indennizzo ed i risultati devono essere indicati
                          in appositi certificati.".
                      - Per l'art. 17 vedi note all'art. 14.