Art. 46.
  1.  I  campioni  relativi  a  materie prime, semilavorati e oggetti
prelevati  a  norma  degli  articoli  44 e 45, racchiusi in involucri
autosigillanti  debitamente firmati dal funzionario che ha effettuato
il prelevamento e dal proprietario dello stesso materiale prelevato o
da  chi  nella occasione lo rappresenta, sono consegnati o inviati al
prescelto  laboratorio  di  analisi,  per  l'esecuzione dei necessari
saggi,  a  cura  dello  stesso  funzionario della camera di commercio
competente che ha effettuato il prelevamento.