Art. 46. 1. I campioni relativi a materie prime, semilavorati e oggetti prelevati a norma degli articoli 44 e 45, racchiusi in involucri autosigillanti debitamente firmati dal funzionario che ha effettuato il prelevamento e dal proprietario dello stesso materiale prelevato o da chi nella occasione lo rappresenta, sono consegnati o inviati al prescelto laboratorio di analisi, per l'esecuzione dei necessari saggi, a cura dello stesso funzionario della camera di commercio competente che ha effettuato il prelevamento.