Art. 47. 1. Il risultato del saggio e' trasmesso dal laboratorio di analisi alla camera di commercio competente, mediante apposito certificato accompagnandolo con i campioni e gli oggetti prelevati e con i residui dei campioni e degli oggetti stessi. 2. Se il titolo e' riscontrato conforme a quello legale o dichiarato, tenuto conto delle tolleranze eventualmente ammesse e dell'errore massimo ammissibile in sede di analisi, i campioni e gli oggetti prelevati, con i residui dei campioni e degli oggetti stessi, sono ritirati dal proprietario presso la competente camera di commercio entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione effettuata a cura della stessa camera; trascorso tale termine la restituzione e' effettuata d'ufficio da parte della camera di commercio a spese del proprietario stesso. 3. Copia del certificato di cui al comma 1 e' rilasciata all'interessato, su richiesta del medesimo. 4. Se il titolo e' riscontrato non conforme a quello legale o dichiarato, tenuto conto delle tolleranze eventualmente ammesse e dell'errore massimo ammissibile in sede di analisi, la competente camera di commercio applica le sanzioni di cui all'articolo 25 del decreto e ne da' comunicazione al Questore, ai sensi del comma 3, dello stesso articolo. 5. Nel caso di cui al comma 4 i frammenti degli oggetti e dei campioni, prelevati e non utilizzati per l'effettuazione del saggio, ed i residui del saggio medesimo sono trattenuti dalla camera di commercio, per gli eventuali adempimenti previsti dagli articoli 25 e 26 del decreto e dalle norme vigenti in materia di sanzioni.
Nota all'art. 47: - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. L'art. 25 cosi' recita: "Art. 25. - 1. Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni delle norme del presente decreto si applicano le seguenti sanzioni: a) chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene materie prime ed oggetti di metalli preziosi senza aver ottenuto l'assegnazione del marchio, ovvero usa marchi assegnati ad altri ad eccezione di quanto previsto all'art. 17, ovvero usa marchi non assegnati o scaduti o ritirati o annullati e' punito con sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 3.000.000. La stessa sanzione si applica anche a chi pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo, ovvero muniti di marchi illeggibili e diversi da quelli legali; b) chiunque produce materie prime ed oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, e' punito con sanzione amministrativa da L. 600.000 a L. 6.000.000; c) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime od oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, e' punito con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000, salvo che dimostri che egli non ne e' il produttore e che gli oggetti non presentano alcun segno di alterazione; d) chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti di metalli comuni con impresso un titolo, anche diverso da quelli previsti dal presente decreto, oppure con indicazioni letterali o numeriche che possono confondersi con quelle indicate dal presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa da L. 60.000 a L. 600.000; e) chiunque smarrisce uno o piu' marchi di identificazione e non ne fa immediata denuncia alla camera di commercio e' punito con la sanzione amministrativa da L. 60.000 a L. 600.000. 2. La sanzione di cui al comma 1, lettera d) si applica altresi' nei casi di inosservanza alle disposizioni di cui all'art. 8, commi 6, 7, 8, 9 e 10, all'art. 9, all'art. 11, comma 4, all'art. 15, all'art. 24, commi 3 e 4, nonche' di quelle stabilite dal regolamento. 3. Copia del rapporto concernente taluna delle violazioni alle disposizioni del presente decreto e' trasmessa al questore.". L'art. 26 cosi' recita: "Art. 26. - 1. Salvo i casi di particolare tenuita', qualora il fatto costituisca reato, alla condanna penale consegue la pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 36 del codice penale. 2. In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e seguenti del codice penale ove applicabili, alla sanzione consegue la sospensione dall'esercizio della attivita' di produzione o commercio di materie prime od oggetti di metalli preziosi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di sei mesi. Nella determinazione del periodo di sospensione dall'esercizio dell'attivita' si tiene conto del periodo di sospensione eventualmente eseguito, per i medesimi fatti, a norma dell'art. 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 193 1, n. 773.".