Art. 47.
  1.  Il risultato del saggio e' trasmesso dal laboratorio di analisi
alla  camera  di  commercio competente, mediante apposito certificato
accompagnandolo  con  i  campioni  e  gli  oggetti  prelevati e con i
residui dei campioni e degli oggetti stessi.
  2.  Se  il  titolo  e'  riscontrato  conforme  a  quello  legale  o
dichiarato,  tenuto  conto  delle  tolleranze eventualmente ammesse e
dell'errore  massimo ammissibile in sede di analisi, i campioni e gli
oggetti prelevati, con i residui dei campioni e degli oggetti stessi,
sono  ritirati  dal  proprietario  presso  la  competente  camera  di
commercio entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento
della  relativa  comunicazione effettuata a cura della stessa camera;
trascorso  tale  termine  la  restituzione e' effettuata d'ufficio da
parte della camera di commercio a spese del proprietario stesso.
  3.   Copia  del  certificato  di  cui  al  comma  1  e'  rilasciata
all'interessato, su richiesta del medesimo.
  4.  Se  il  titolo  e'  riscontrato  non conforme a quello legale o
dichiarato,  tenuto  conto  delle  tolleranze eventualmente ammesse e
dell'errore  massimo  ammissibile  in  sede di analisi, la competente
camera  di  commercio  applica le sanzioni di cui all'articolo 25 del
decreto  e  ne  da'  comunicazione al Questore, ai sensi del comma 3,
dello stesso articolo.
  5.  Nel  caso  di  cui  al  comma 4 i frammenti degli oggetti e dei
campioni,  prelevati e non utilizzati per l'effettuazione del saggio,
ed  i  residui  del  saggio  medesimo sono trattenuti dalla camera di
commercio, per gli eventuali adempimenti previsti dagli articoli 25 e
26 del decreto e dalle norme vigenti in materia di sanzioni.
 
                               Nota all'art. 47:
              - Il  decreto  legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
          disciplina  dei  titoli e dei marchi di identificazione dei
          metalli  preziosi,  in  attuazione dell'art. 42 della legge
                24 aprile 1998, n. 128. L'art. 25 cosi' recita:
              "Art. 25. - 1. Salva l'applicazione delle maggiori pene
          stabilite  dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca
          reato,  per  le violazioni delle norme del presente decreto
                      si applicano le seguenti sanzioni:
                a) chiunque  produce,  importa  e pone in commercio o
          detiene  materie prime ed oggetti di metalli preziosi senza
          aver ottenuto l'assegnazione del marchio, ovvero usa marchi
          assegnati ad altri ad eccezione di quanto previsto all'art.
          17,  ovvero usa marchi non assegnati o scaduti o ritirati o
          annullati   e'   punito   con  sanzione  amministrativa  da
          L. 300.000  a  L. 3.000.000.  La stessa sanzione si applica
          anche  a  chi  pone  in  commercio o detiene per la vendita
          materie  prime  ed  oggetti  di  metalli  preziosi privi di
          marchio  di  identificazione  o di titolo, ovvero muniti di
                marchi illeggibili e diversi da quelli legali;
                b) chiunque  produce  materie  prime  ed  oggetti  di
          metallo  prezioso  il cui titolo risulti inferiore a quello
          legale  impresso,  e' punito con sanzione amministrativa da
                          L. 600.000 a L. 6.000.000;
                c) chiunque  pone  in  commercio  o  detiene  per  la
          vendita materie prime od oggetti di metallo prezioso il cui
          titolo  risulti  inferiore  a  quello  legale  impresso, e'
          punito  con  la  sanzione  amministrativa  da  L. 150.000 a
          L. 1.500.000,  salvo  che  dimostri  che  egli non ne e' il
          produttore  e che gli oggetti non presentano alcun segno di
                                 alterazione;
                d) chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per
          la  vendita  oggetti  di  metalli  comuni  con  impresso un
          titolo,  anche  diverso  da  quelli  previsti  dal presente
          decreto,  oppure  con indicazioni letterali o numeriche che
          possono   confondersi  con  quelle  indicate  dal  presente
          decreto,  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  da
                            L. 60.000 a L. 600.000;
                e) chiunque   smarrisce   uno   o   piu'   marchi  di
          identificazione  e non ne fa immediata denuncia alla camera
          di  commercio  e'  punito con la sanzione amministrativa da
                            L. 60.000 a L. 600.000.
              2. La sanzione di cui al comma 1, lettera d) si applica
          altresi'  nei casi di inosservanza alle disposizioni di cui
          all'art. 8, commi 6, 7, 8, 9 e 10, all'art. 9, all'art. 11,
          comma  4, all'art. 15, all'art. 24, commi 3 e 4, nonche' di
                       quelle stabilite dal regolamento.
              3.   Copia   del   rapporto  concernente  taluna  delle
          violazioni   alle  disposizioni  del  presente  decreto  e'
                           trasmessa al questore.".
                              L'art. 26 cosi' recita:
              "Art.  26.  -  1. Salvo i casi di particolare tenuita',
          qualora  il  fatto  costituisca reato, alla condanna penale
          consegue  la pubblicazione della sentenza a norma dell'art.
                             36 del codice penale.
              2.  In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni
          di  cui  agli  articoli 99 e seguenti del codice penale ove
          applicabili,   alla   sanzione   consegue   la  sospensione
          dall'esercizio della attivita' di produzione o commercio di
          materie prime od oggetti di metalli preziosi per un periodo
          da  un minimo di quindici giorni ad un massimo di sei mesi.
          Nella    determinazione    del   periodo   di   sospensione
          dall'esercizio dell'attivita' si tiene conto del periodo di
          sospensione eventualmente eseguito, per i medesimi fatti, a
          norma  dell'art. 10 del testo unico delle leggi di pubblica
          sicurezza,  approvato con regio decreto 18 giugno 193 1, n.
                                    773.".