Art. 48.
  1.  I  laboratori  di  analisi,  operano,  oltreche' secondo quanto
stabilito  nel  presente  regolamento,  secondo  i  criteri  generali
espressi   dalla   norma   di  cui  all'allegato  X  con  particolare
riferimento alle prove sui metalli preziosi eseguite secondo i metodi
previsti  all'articolo 11 ed assicurano la riferibilita' delle misure
ai campioni nazionali.
  2.  I  responsabili tecnici dei suddetti laboratori sono muniti del
diploma  di  laurea o equivalente in chimica o in chimica industriale
oppure del diploma di perito chimico.