Art. 49. 1. Ai fini dell'abilitazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto, i laboratori interessati sono sottoposti a visite ispettive periodiche, condotte in conformita' ai criteri generali espressi dalla norma di cui all'allegato X, da parte di ispettori per la qualita' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 50. 2. I criteri generali da seguire per la suddetta abilitazione sono i seguenti: a) presentazione della domanda, specificando le prove per le quali si chiede l'abilitazione; b) entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, la camera di commercio competente designa un ispettore, ed invia a quest'ultimo la documentazione per l'esame preliminare. Accertata la completezza e la correttezza della documentazione l'ispettore ne da' comunicazione alla camera di commercio competente che provvede, sentito anche il laboratorio, a stabilire la data per la visita ispettiva; c) l'abilitazione e' concessa a seguito del buon esito della visita ispettiva e della soluzione di eventuali non conformita' emerse; entro sessanta giorni dalla prima visita ispettiva la camera di commercio competente rilascia l'abilitazione. 3. La vigilanza sui laboratori gia' abilitati ha periodicita' annuale e la conferma dell'abilitazione e' subordinata al buon esito della visita ispettiva ed alla soluzione delle eventuali non conformita' emerse. 4. Le visite ispettive sono finalizzate a verificare che il laboratorio operi secondo quanto stabilito dal presente regolamento. 5. Al termine della visita ispettiva e' redatto il rapporto di verifica che, assieme ad una lista di controllo ed alla documentazione comprovante la soluzione delle eventuali non conformita', e' trasmessa dall'ispettore alla camera di commercio competente per territorio. Questa provvede al rilascio o meno dell'abilitazione oppure alla sua conferma nel caso di laboratori gia' abilitati. 6. La lista di controllo e la modulistica utilizzata dagli ispettori e' stabilita uniformemente da Unioncamere a livello nazionale ed eventualmente aggiornata, sentito il Ministero delle attivita' produttive. 7. I costi relativi alle procedure di abilitazione, alle visite ispettive e alla relativa conferma annuale, sono a carico del laboratorio richiedente l'abilitazione. 8. Presso ogni camera di commercio e' tenuto un registro dei laboratori abilitati che e' aggiornato a cura della camera e che la pubblica amministrazione ha facolta' di consultare gratuitamente anche mediante tecniche informatiche e telematiche. Tale registro e' pubblico.
Note all'art. 49: - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. - Per l'art. 18 vedi note all'art. 1.