Art. 49.
  1.  Ai  fini dell'abilitazione di cui all'articolo 18, comma 1, del
decreto,  i laboratori interessati sono sottoposti a visite ispettive
periodiche,  condotte  in  conformita'  ai  criteri generali espressi
dalla  norma  di  cui  all'allegato  X,  da parte di ispettori per la
qualita' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 50.
  2.  I criteri generali da seguire per la suddetta abilitazione sono
i seguenti:
    a) presentazione  della  domanda,  specificando  le  prove per le
quali si chiede l'abilitazione;
    b) entro  trenta  giorni  dalla  presentazione  della domanda, la
camera  di  commercio  competente  designa  un  ispettore, ed invia a
quest'ultimo  la documentazione per l'esame preliminare. Accertata la
completezza  e la correttezza della documentazione l'ispettore ne da'
comunicazione  alla  camera  di  commercio  competente  che provvede,
sentito  anche  il  laboratorio,  a  stabilire  la data per la visita
ispettiva;
    c) l'abilitazione  e'  concessa  a  seguito  del buon esito della
visita  ispettiva  e  della  soluzione  di  eventuali non conformita'
emerse;  entro sessanta giorni dalla prima visita ispettiva la camera
di commercio competente rilascia l'abilitazione.
  3.  La  vigilanza  sui  laboratori  gia'  abilitati ha periodicita'
annuale  e la conferma dell'abilitazione e' subordinata al buon esito
della   visita  ispettiva  ed  alla  soluzione  delle  eventuali  non
conformita' emerse.
  4.  Le  visite  ispettive  sono  finalizzate  a  verificare  che il
laboratorio operi secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
  5.  Al  termine  della  visita  ispettiva e' redatto il rapporto di
verifica   che,   assieme   ad   una   lista  di  controllo  ed  alla
documentazione   comprovante   la   soluzione   delle  eventuali  non
conformita',  e'  trasmessa  dall'ispettore  alla camera di commercio
competente per territorio.
  Questa  provvede  al  rilascio o meno dell'abilitazione oppure alla
sua conferma nel caso di laboratori gia' abilitati.
  6.  La  lista  di  controllo  e  la  modulistica  utilizzata  dagli
ispettori   e'  stabilita  uniformemente  da  Unioncamere  a  livello
nazionale  ed  eventualmente  aggiornata,  sentito il Ministero delle
attivita' produttive.
  7.  I  costi  relativi  alle procedure di abilitazione, alle visite
ispettive  e  alla  relativa  conferma  annuale,  sono  a  carico del
laboratorio richiedente l'abilitazione.
  8.  Presso  ogni  camera  di  commercio  e'  tenuto un registro dei
laboratori  abilitati  che e' aggiornato a cura della camera e che la
pubblica  amministrazione  ha  facolta'  di  consultare gratuitamente
anche  mediante tecniche informatiche e telematiche. Tale registro e'
pubblico.
 
                               Note all'art. 49:
              - Il  decreto  legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
          disciplina  dei  titoli e dei marchi di identificazione dei
          metalli  preziosi,  in  attuazione dell'art. 42 della legge
                            24 aprile 1998, n. 128.
                       - Per l'art. 18 vedi note all'art. 1.