Art. 5.
  1.  In  relazione  alla  riconosciuta  difficolta'  di imprimere il
prescritto  marchio  d'identificazione  e  l'indicazione  del titolo,
senza   danni,   sulle   casse   da  orologio  in  metallo  prezioso,
successivamente  al  montaggio  di  queste o all'introduzione in esse
delle  relative macchine, e' consentito che le casse da orologio allo
stato  grezzo siano importate, in temporanea, in territorio nazionale
da  Paesi  che  non  sono  membri  dell'Unione europea o dello Spazio
economico  europeo,  per  l'apposizione  del  prescritto  marchio  di
identificazione dell'importatore.
  2.  La  stessa  facolta' e' accordata all'importatore di oggetti in
metalli  preziosi  totalmente  smaltati,  o recanti pietre preziose o
comunque  aventi  caratteristiche  di fragilita' tali da impedirne la
marchiatura, responsabile della commercializzazione in Italia.