Art. 5. 1. In relazione alla riconosciuta difficolta' di imprimere il prescritto marchio d'identificazione e l'indicazione del titolo, senza danni, sulle casse da orologio in metallo prezioso, successivamente al montaggio di queste o all'introduzione in esse delle relative macchine, e' consentito che le casse da orologio allo stato grezzo siano importate, in temporanea, in territorio nazionale da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per l'apposizione del prescritto marchio di identificazione dell'importatore. 2. La stessa facolta' e' accordata all'importatore di oggetti in metalli preziosi totalmente smaltati, o recanti pietre preziose o comunque aventi caratteristiche di fragilita' tali da impedirne la marchiatura, responsabile della commercializzazione in Italia.