Art. 50.
  1.  Gli  ispettori per la qualita' sono iscritti da ciascuna camera
di  commercio  in  un  elenco  consultabile  su  tutto  il territorio
nazionale.  Essi sono scelti con criteri di imparzialita' e rotazione
ed  operano  con modalita' omogenee stabilite da Unioncamere su tutto
il   territorio  nazionale,  sentito  il  Ministero  delle  attivita'
produttive.
  2.  L'iscrizione  all'elenco  e'  subordinata  ad  almeno una delle
seguenti  condizioni,  oltre  a  quella  di  possedere una comprovata
esperienza nel saggio dei metalli preziosi:
    a) essere  iscritti nell'elenco ispettori tecnici per la qualita'
di un ente di accreditamento di laboratori che opera secondo la norma
di  cui  all'allegato  X  e  che  ha  stipulato ampi accordi di mutuo
riconoscimento in ambito europeo;
    b) essere  qualificati come ispettori interni per la qualita' dei
laboratori  di  prova  delle  camere  di  commercio  o  loro  aziende
speciali;  tali  ispettori operano nel settore del saggio dei metalli
preziosi  o  hanno  frequentato e superato un corso di qualificazione
sulle  analisi  di  saggio  dei  metalli  preziosi condotte secondo i
metodi stabiliti all'articolo 11.
  3.  La  cancellazione  dall'elenco  avviene  per  perdita  di  tali
requisiti  o con provvedimento motivato del segretario generale della
camera di commercio.