Art. 51.
  1.  Il fabbricante o il suo mandatario che si avvale della facolta'
di  certificazione  aggiuntiva  si  rivolge  ad uno dei laboratori di
analisi,  oppure  ad un organismo di certificazione che opera secondo
le  norme  di  cui  all'allegato  X  e che risulta rivolto al settore
produttivo  dei  metalli preziosi, che e' accreditato da un organismo
che  opera  secondo  la  norma di cui al suddetto allegato X e che ha
stipulato ampi accordi di mutuo riconoscimento in ambito europeo.
  2.  Se  l'organismo  di  certificazione  non  provvede direttamente
all'analisi  di  saggio,  si  rivolge  ad  uno  dei laboratori di cui
all'articolo  48  oppure  ad un laboratorio accreditato per l'analisi
dei  metalli  preziosi  secondo  le  norme  di cui all'allegato X che
applica  metodi di analisi di cui all'articolo 11 e opera nell'ambito
dell'Unione europea.