Art. 51. 1. Il fabbricante o il suo mandatario che si avvale della facolta' di certificazione aggiuntiva si rivolge ad uno dei laboratori di analisi, oppure ad un organismo di certificazione che opera secondo le norme di cui all'allegato X e che risulta rivolto al settore produttivo dei metalli preziosi, che e' accreditato da un organismo che opera secondo la norma di cui al suddetto allegato X e che ha stipulato ampi accordi di mutuo riconoscimento in ambito europeo. 2. Se l'organismo di certificazione non provvede direttamente all'analisi di saggio, si rivolge ad uno dei laboratori di cui all'articolo 48 oppure ad un laboratorio accreditato per l'analisi dei metalli preziosi secondo le norme di cui all'allegato X che applica metodi di analisi di cui all'articolo 11 e opera nell'ambito dell'Unione europea.