Art. 52. 1. Al fine di richiedere la certificazione aggiuntiva, gli interessati presentano al laboratorio o all'organismo prescelto una domanda nella quale sia specificata la finalita' di garantire la conformita' degli oggetti, dei semilavorati e delle materie prime alle disposizioni del presente regolamento. 2. In tale domanda, inoltre, l'interessato autorizza il laboratorio o l'organismo prescelto a svolgere periodicamente, e comunque almeno tre volte l'anno, presso le sedi di produzione e deposito, controlli sui lavori pronti per la vendita, mediante prelievi di campioni da sottoporre ad analisi di saggio. 3. Le modalita' di prelievo sono quelle indicate agli articoli 7 e seguenti. 4. Per ogni tipologia produttiva e tipo di lega utilizzata il numero di esemplari che costituisce il campione di saggio e' fissato dallo schema riportato all'allegato VIII, che puo' essere modificato con decreto del Ministro delle attivita' produttive. 5. I laboratori e gli organismi di certificazione trasmettono alla rispettiva camera di commercio competente per territorio, annualmente, un elenco aggiornato delle aziende che si avvalgono della certificazione aggiuntiva.