Art. 52.
  1.   Al  fine  di  richiedere  la  certificazione  aggiuntiva,  gli
interessati  presentano  al laboratorio o all'organismo prescelto una
domanda  nella  quale  sia  specificata  la finalita' di garantire la
conformita'  degli  oggetti,  dei  semilavorati e delle materie prime
alle disposizioni del presente regolamento.
  2. In tale domanda, inoltre, l'interessato autorizza il laboratorio
o  l'organismo prescelto a svolgere periodicamente, e comunque almeno
tre  volte l'anno, presso le sedi di produzione e deposito, controlli
sui  lavori  pronti  per la vendita, mediante prelievi di campioni da
sottoporre ad analisi di saggio.
  3.  Le modalita' di prelievo sono quelle indicate agli articoli 7 e
seguenti.
  4.  Per  ogni  tipologia  produttiva  e  tipo di lega utilizzata il
numero  di esemplari che costituisce il campione di saggio e' fissato
dallo  schema riportato all'allegato VIII, che puo' essere modificato
con decreto del Ministro delle attivita' produttive.
  5.  I laboratori e gli organismi di certificazione trasmettono alla
rispettiva   camera   di   commercio   competente   per   territorio,
annualmente,  un  elenco  aggiornato  delle  aziende che si avvalgono
della certificazione aggiuntiva.