Art. 53. 1. A seguito della domanda di certificazione, il laboratorio o l'organismo prescelto svolge una prima visita presso l'azienda, atta a verificare che i prodotti pronti per la vendita siano conformi alle norme di legge, in particolare per quel che riguarda l'apposizione dei marchi, e prelevano un campione di analisi con le modalita' di cui all'articolo 52. 2. Se l'esito della prima visita e' positivo, anche per quel che riguarda l'analisi del campione prelevato, il laboratorio o l'organismo rilascia all'azienda, entro sessanta giorni dalla visita, la certificazione di cui all'articolo 51. 3. Su richiesta, il laboratorio o l'organismo puo' concedere all'azienda certificata l'uso di un logo, la cui utilizzazione da parte dell'azienda medesima e' condizionata alla permanenza della certificazione. 4. Le caratteristiche e le modalita' d'uso del logo sono stabilite dal laboratorio o dall'organismo che rilascia la certificazione. 5. L'impronta del logo suddetto e' depositata presso la camera di commercio competente per territorio. All'atto dell'aggiornamento dell'elenco delle aziende certificate di cui all'articolo 52, comma 5, tale impronta e' altresi' riprodotta sul registro, a fianco dell'indicazione del laboratorio o organismo che certifica l'azienda interessata. 6. Il funzionario responsabile stabilisce se l'impronta di cui al comma 4 contiene eventuali indicazioni atte a ingenerare equivoci con i titoli ed i marchi di identificazione, ed ha la facolta' di vietare, in caso affermativo, l'uso del marchio stesso. Contro tale provvedimento e' ammesso ricorso gerarchico al segretario generale della camera di commercio competente, che puo' richiedere parere tecnico al Ministero delle attivita' produttive.