Art. 53.
  1.  A  seguito  della  domanda  di certificazione, il laboratorio o
l'organismo  prescelto svolge una prima visita presso l'azienda, atta
a verificare che i prodotti pronti per la vendita siano conformi alle
norme  di  legge,  in particolare per quel che riguarda l'apposizione
dei  marchi,  e  prelevano un campione di analisi con le modalita' di
cui all'articolo 52.
  2.  Se  l'esito  della prima visita e' positivo, anche per quel che
riguarda   l'analisi   del   campione  prelevato,  il  laboratorio  o
l'organismo rilascia all'azienda, entro sessanta giorni dalla visita,
la certificazione di cui all'articolo 51.
  3.  Su  richiesta,  il  laboratorio  o  l'organismo  puo' concedere
all'azienda  certificata  l'uso  di  un logo, la cui utilizzazione da
parte  dell'azienda  medesima  e'  condizionata alla permanenza della
certificazione.
  4.  Le caratteristiche e le modalita' d'uso del logo sono stabilite
dal laboratorio o dall'organismo che rilascia la certificazione.
  5.  L'impronta  del logo suddetto e' depositata presso la camera di
commercio  competente  per  territorio.  All'atto  dell'aggiornamento
dell'elenco  delle  aziende certificate di cui all'articolo 52, comma
5,  tale  impronta  e'  altresi'  riprodotta  sul  registro, a fianco
dell'indicazione  del laboratorio o organismo che certifica l'azienda
interessata.
  6.  Il  funzionario responsabile stabilisce se l'impronta di cui al
comma 4 contiene eventuali indicazioni atte a ingenerare equivoci con
i  titoli  ed  i  marchi  di  identificazione,  ed  ha la facolta' di
vietare,  in  caso affermativo, l'uso del marchio stesso. Contro tale
provvedimento  e'  ammesso  ricorso gerarchico al segretario generale
della  camera  di  commercio  competente,  che puo' richiedere parere
tecnico al Ministero delle attivita' produttive.